Art. 4.
           Istituzioni promosse ed amministrate da privati
 
   1.  Rientrano  nella  categoria  delle  istituzioni  promosse   ed
amministrate  da privati ed operanti con mezzi di provenienza privata
quelle per le quali sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
     a) l'atto costitutivo o l'atto di fondazione sia posto in essere
da privati;
     b)  almeno  la  meta'   dei   componenti   l'organo   collegiale
deliberante  sia  designata,  ai  sensi  dello  statuto  o  dell'atto
costitutivo originario da privati;
     c) il patrimonio attuale sia costituito in  prevalenza  da  beni
risultanti   dalla   dotazione   originaria   o  dagli  incrementi  e
trasformazioni della stessa ovvero da beni acquisiti in  forza  dello
svolgimento dell'attivita' istituzionale.