Art. 4. Istituzioni promosse ed amministrate da privati 1. Rientrano nella categoria delle istituzioni promosse ed amministrate da privati ed operanti con mezzi di provenienza privata quelle per le quali sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'atto costitutivo o l'atto di fondazione sia posto in essere da privati; b) almeno la meta' dei componenti l'organo collegiale deliberante sia designata, ai sensi dello statuto o dell'atto costitutivo originario da privati; c) il patrimonio attuale sia costituito in prevalenza da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni acquisiti in forza dello svolgimento dell'attivita' istituzionale.