Art. 5. Istituzioni di ispirazione religiosa 1. Rientrano fra le istituzioni di ispirazione religiosa quelle la cui attivita' persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficienza ed assistenza nell'ambito di una piu' generale finalita' religiosa e la cui istituzione risulti collegata ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizione statutaria o costitutiva, di ministri di culto, di appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attivita' o di associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio. 2. Ai fini del riconoscimento di personalita' giuridica di diritto privato sono comunque considerate istituzioni di ispirazione religiosa: a) le II.PP.A.B. per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento, in modo precipuo, di attivita' inerenti alla sfera educativo religiosa; b) le II.PP.A.B. che, per finalita' statutaria, gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali, per persone addette ad attivita' di servizio religioso ovvero che svolgono attivita' finalizzate prevalentemente a sostegno del clero.