Art. 5.
                Istituzioni di ispirazione religiosa
 
   1. Rientrano fra le istituzioni di ispirazione religiosa quelle la
cui  attivita'  persegua  indirizzi  religiosi  o  comunque  inquadri
l'opera  di  beneficienza  ed  assistenza  nell'ambito  di  una  piu'
generale  finalita'  religiosa e la cui istituzione risulti collegata
ad una confessione religiosa mediante la  designazione  negli  organi
collegiali   deliberanti,  in  forza  di  disposizione  statutaria  o
costitutiva,  di  ministri  di  culto,  di  appartenenti  a  istituti
religiosi,   di   rappresentanti   di  attivita'  o  di  associazioni
religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso
come modo qualificante di gestione del servizio.
   2. Ai fini del riconoscimento di personalita' giuridica di diritto
privato   sono   comunque   considerate  istituzioni  di  ispirazione
religiosa:
     a) le II.PP.A.B. per le quali sia stato riconosciuto,  ai  sensi
dell'art.  25  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977 n. 616, lo svolgimento, in modo precipuo, di attivita'  inerenti
alla sfera educativo religiosa;
     b)  le  II.PP.A.B.  che,  per  finalita'  statutaria, gestiscono
seminari, case di riposo o altre strutture residenziali, per  persone
addette  ad  attivita'  di  servizio  religioso  ovvero  che svolgono
attivita' finalizzate prevalentemente a sostegno del clero.