Art. 6.
                         Istituzioni escluse
 
   1. Non possono essere  considerate,  ai  fini  del  riconoscimento
della  personalita'  giuridica  di  diritto  privato,  le istituzioni
pubbliche di beneficenza e assistenza gia'  amministrate  dagli  enti
comunali di assistenza od in questi concentrate.