Art. 8. Procedure per l'attribuzione del riconoscimento 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la giunta regionale richiede parere alla Conferenza dei comuni di ambito di cui all'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21, territorialmente competente. 2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, la giunta regionale adotta comunque le proprie determinazioni. 3. Verificata la esistenza delle condizioni di legge e valutato il parere espresso ai sensi del comma 1, la giunta regionale delibera in merito alla richiesta di riconoscimento di personalita' giuridica di diritto privato.