Art. 8.
           Procedure per l'attribuzione del riconoscimento
 
   1.  Entro  trenta  giorni  dal ricevimento della domanda la giunta
regionale richiede parere alla Conferenza dei comuni di ambito di cui
all'art.  14  della  legge   regionale   6   giugno   1988   n.   21,
territorialmente competente.
   2.  Il  parere  di  cui  al  comma 1 deve essere espresso entro il
termine perentorio di sessanta giorni, decorsi inutilmente  i  quali,
la giunta regionale adotta comunque le proprie determinazioni.
   3. Verificata la esistenza delle condizioni di legge e valutato il
parere espresso ai sensi del comma 1, la giunta regionale delibera in
merito  alla richiesta di riconoscimento di personalita' giuridica di
diritto privato.