Art. 9. Effetti del provvedimento 1. La deliberazione di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato della I.P.A.B. e' pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Liguria. 2. Dalla data di pubblicazione si applica ad ogni effetto il re- gime degli enti assistenziali privati. 3. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle II.PP.A.B. che abbiano conseguito il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, i relativi redditi netti derivanti dalla sua gestione e i proventi derivanti dalla sua alienazione o trasformazione sono destinati esclusivamente alle attivita' socio- assistenziali previste dallo statuto. Ogni contrario atto di disposizione e' nullo.