Art. 9.
                      Effetti del provvedimento
 
   1. La deliberazione di riconoscimento della personalita' giuridica
di diritto privato della I.P.A.B.  e'  pubblicata  per  estratto  sul
Bollettino ufficiale della regione Liguria.
   2.  Dalla  data di pubblicazione si applica ad ogni effetto il re-
gime degli enti assistenziali privati.
   3. Il patrimonio mobiliare ed  immobiliare  delle  II.PP.A.B.  che
abbiano  conseguito il riconoscimento della personalita' giuridica di
diritto  privato,  i  relativi  redditi  netti  derivanti  dalla  sua
gestione   e   i   proventi   derivanti   dalla   sua  alienazione  o
trasformazione sono destinati esclusivamente  alle  attivita'  socio-
assistenziali   previste   dallo  statuto.  Ogni  contrario  atto  di
disposizione e' nullo.