Art. 2. Potere generale di annullamento 1. La giunta regionale puo' annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 2. Il presidente puo' richiedere la trasmissione delle deliberazioni assunte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e non soggette al controllo di cui all'art. 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 1 marzo 1994 FERRERO