Art. 2.
                   Potere generale di annullamento
 
   1.   La  giunta  regionale  puo'  annullare  in  qualunque  tempo,
d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza.
   2.  Il  presidente   puo'   richiedere   la   trasmissione   delle
deliberazioni  assunte  dalle  istituzioni  pubbliche di assistenza e
beneficienza e non soggette al controllo di cui all'art. 1.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 1 marzo 1994
 
                               FERRERO