Art. 10. Assegnazione di alloggi di nuova costruzione 1. All'assegnazione di alloggi di nuova costruzione destinati alla locazione si provvede mediante concorso per gli ambiti territoriali determinati dai programmi quadriennali regionali. 2. Nei comuni sedi di intervento il 50 per cento degli alloggi puo' essere destinato ai residenti cosi' come definiti all'art. 12.