Art. 11. Assegnazione di alloggi di recupero 1. Gli alloggi recuperati sono assegnati prioritariamente ai precedenti occupanti, previo accertamento nei riguardi degli stessi, da parte del comune previo parere della commissione di cui all'art. 13, dell'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7. Per quanto concerne il limite di reddito si prende a riferimento quello per la permanenza nella assegnazione. 2. Qualora a seguito degli interventi di recupero il numero delle abitazioni sia inferiore a quello degli alloggi preesistenti, per l'assegnazione degli alloggi si procede mediante concorso riservato ai soggetti di cui al comma 1. 3. Per gli alloggi non precedentemente occupati o comunque per quelli non assegnabili od eventualmente non assegnati ai sensi dei commi 1 e 2, si procede mediante concorso, di norma comunale, con priorita' per i concorrenti che, alla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio, abbiano la residenza nell'ambito del piano di recupero ove sono siti gli alloggi e, successivamente, per quelli residenti all'interno della zona di recupero comprendente il piano o gli alloggi predetti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, agli alloggi acquistati, sia esistenti sia di nuova costruzione, fatti salvi comunque i casi espressamente previsti dalla legge.