Art. 11.
                 Assegnazione di alloggi di recupero
 
   1. Gli  alloggi  recuperati  sono  assegnati  prioritariamente  ai
precedenti  occupanti, previo accertamento nei riguardi degli stessi,
da parte del comune previo parere della commissione di  cui  all'art.
13,  dell'esistenza  dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7. Per
quanto concerne il limite di reddito si prende a  riferimento  quello
per la permanenza nella assegnazione.
   2.  Qualora a seguito degli interventi di recupero il numero delle
abitazioni sia inferiore a quello  degli  alloggi  preesistenti,  per
l'assegnazione  degli  alloggi si procede mediante concorso riservato
ai soggetti di cui al comma 1.
   3. Per gli alloggi non precedentemente  occupati  o  comunque  per
quelli  non  assegnabili  od eventualmente non assegnati ai sensi dei
commi 1 e 2, si procede mediante concorso,  di  norma  comunale,  con
priorita' per i concorrenti che, alla data di pubblicazione del bando
all'albo  pretorio,  abbiano  la  residenza  nell'ambito del piano di
recupero ove sono siti gli alloggi  e,  successivamente,  per  quelli
residenti  all'interno della zona di recupero comprendente il piano o
gli alloggi predetti.
   4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto
compatibili, agli alloggi acquistati,  sia  esistenti  sia  di  nuova
costruzione, fatti salvi comunque i casi espressamente previsti dalla
legge.