Art. 13.
                    Commissione per la formazione
                  delle graduatorie di assegnazione
 
   1.  Per ciascun ambito territoriale previsto per l'assegnazione di
alloggi di nuova costruzione, le graduatorie  di  assegnazione  degli
alloggi  di  nuova costruzione, di quelli di recupero e di quelli che
si  rendono  disponibili  sono  formate  da  un'apposita  Commissione
nominata dal presidente della giunta regionale e composta da:
     a)  un  magistrato  ordinario od amministrativo, anche a riposo,
con funzione di presidente, su proposta del presidente del  tribunale
nel  cui  circondario  e'  compreso  l'ambito  o  del  presidente del
tribunale amministrativo per la Regione;
     b) tre dipendenti di adeguata qualifica dei  comuni  interessati
all'assegnazione;
     c)    due    rappresentanti   delle   associazioni   dell'utenza
maggiormente rappresentative a livello provinciale  scelti  di  norma
tra gli utenti dell'ambito;
     d)  un  dipendente  di adeguata qualifica dell'Istituto autonomo
per le case popolari competente per territorio.
   2. I componenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono designati:
     a) dal comune qualora l'ambito  per  il  quale  e'  disposto  il
concorso  sia  comunale  o  infracomunale,  con  voto  limitato a due
nominativi;
     b) uno dal comune che ha emanato il bando,  e  gli  altri  dalla
rappresentanza regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia,
qualora  l'ambito  territoriale sia sovracomunale; ove in tale ambito
sia compreso un comune capoluogo di provincia, uno dei due componenti
e' designato dallo stesso. Se e' detto  comune  ad  aver  emanato  il
bando gli altri due rappresentanti sono nominati dall'A.N.C.I.
   3. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro un mese
dalla richiesta del presidente della giunta regionale.
   4.  La  commissione  puo'  essere  nominata ed insediata qualora i
componenti designati siano almeno in numero di cinque,  fra  i  quali
anche  il  magistrato con funzioni di presidente, fatte salve le suc-
cessive integrazioni.
   5. La commissione competente a formare la  graduatoria  dei  bandi
aventi  ambito  territoriale  sovracomunale  esprime  tutti  i pareri
previsti dalla presente  legge  e  forma  anche  le  graduatorie  per
l'assegnazione degli alloggi disponibili rispettivamente per l'intero
bacino e per i singoli comuni.
   6.   Al  fine  di  accelerare  il  processo  di  formazione  delle
graduatorie definitive,  qualora  nello  stesso  ambito  territoriale
siano  emanati piu' bandi di concorso, su proposta del comune o dello
I.A.C.P. interessato, possono  essere  costituite  piu'  commissioni,
ciascuna  composta a norma dei precedenti commi, che durano in carica
solo sino alla formulazione della graduatoria  definitiva  del  bando
per il quale vengono nominate.