Art. 13. Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione 1. Per ciascun ambito territoriale previsto per l'assegnazione di alloggi di nuova costruzione, le graduatorie di assegnazione degli alloggi di nuova costruzione, di quelli di recupero e di quelli che si rendono disponibili sono formate da un'apposita Commissione nominata dal presidente della giunta regionale e composta da: a) un magistrato ordinario od amministrativo, anche a riposo, con funzione di presidente, su proposta del presidente del tribunale nel cui circondario e' compreso l'ambito o del presidente del tribunale amministrativo per la Regione; b) tre dipendenti di adeguata qualifica dei comuni interessati all'assegnazione; c) due rappresentanti delle associazioni dell'utenza maggiormente rappresentative a livello provinciale scelti di norma tra gli utenti dell'ambito; d) un dipendente di adeguata qualifica dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio. 2. I componenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono designati: a) dal comune qualora l'ambito per il quale e' disposto il concorso sia comunale o infracomunale, con voto limitato a due nominativi; b) uno dal comune che ha emanato il bando, e gli altri dalla rappresentanza regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, qualora l'ambito territoriale sia sovracomunale; ove in tale ambito sia compreso un comune capoluogo di provincia, uno dei due componenti e' designato dallo stesso. Se e' detto comune ad aver emanato il bando gli altri due rappresentanti sono nominati dall'A.N.C.I. 3. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro un mese dalla richiesta del presidente della giunta regionale. 4. La commissione puo' essere nominata ed insediata qualora i componenti designati siano almeno in numero di cinque, fra i quali anche il magistrato con funzioni di presidente, fatte salve le suc- cessive integrazioni. 5. La commissione competente a formare la graduatoria dei bandi aventi ambito territoriale sovracomunale esprime tutti i pareri previsti dalla presente legge e forma anche le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi disponibili rispettivamente per l'intero bacino e per i singoli comuni. 6. Al fine di accelerare il processo di formazione delle graduatorie definitive, qualora nello stesso ambito territoriale siano emanati piu' bandi di concorso, su proposta del comune o dello I.A.C.P. interessato, possono essere costituite piu' commissioni, ciascuna composta a norma dei precedenti commi, che durano in carica solo sino alla formulazione della graduatoria definitiva del bando per il quale vengono nominate.