Art. 14. Insediamento, durata e funzionamento delle commissioni 1. La commissione dura in carica quattro anni che decorrono dalla data di nomina ed i componenti possono essere riconfermati. La sede della commissione e' situata presso il comune con il maggior numero di abitanti per ogni bacino di utenza ed ivi devono essere inviate alla stessa le richieste dei pareri previsti dalla presente nominativa. In caso di bandi emessi dai comuni diversi da quello dove e' sita la sede le riunioni relative vengono convocate presso il comune sede dell'intervento. 2. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di almeno quattro componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del comune che ha emanato il bando di concorso, ovvero da un dipendente dell'Istituto autonomo per le case popolari previa convenzione onerosa con la quale il comune puo' altresi' incaricare l'Istituto stesso a svolgere altre attivita' di segreteria. 4. Con il provvedimento di nomina di cui all'art. 13 sono fissati data e luogo della seduta di insediamento nel corso della quale il presidente indica altresi' quale componente lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento. 5. Il componente che per due volte consecutive non partecipa alle sedute della commissione senza giustificato motivo decade dalla carica. Il presidente della commissione ne da' immediata comunicazione alla Regione e all'ente o organo che lo ha designato perche' si provveda alla sostituzione. 6. Ai componenti della commissione e' corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni. 7. A tutti i componenti che non siano dipendenti regionali e' corrisposto un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni. 8. Le spese per il pagamento delle commissioni fanno carico ai comuni sede degli interventi per i quali e' stato emesso il bando, mentre per le riunioni relative ai bandi di cui agli articoli 12 e 17 fanno carico alla Regione.