Art. 14.
                Insediamento, durata e funzionamento
                          delle commissioni
 
   1.  La commissione dura in carica quattro anni che decorrono dalla
data di nomina ed i componenti possono essere riconfermati.
   La sede della commissione e'  situata  presso  il  comune  con  il
maggior  numero  di  abitanti per ogni bacino di utenza ed ivi devono
essere inviate alla stessa le richieste  dei  pareri  previsti  dalla
presente  nominativa.  In  caso di bandi emessi dai comuni diversi da
quello dove e' sita la sede le riunioni  relative  vengono  convocate
presso il comune sede dell'intervento.
   2.  Le  riunioni  della commissione sono valide con la presenza di
almeno quattro componenti e le decisioni sono assunte  a  maggioranza
assoluta  dei  presenti;  in  caso  di  parita'  prevale  il voto del
presidente.
   3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte  da  un
dipendente  del comune che ha emanato il bando di concorso, ovvero da
un dipendente dell'Istituto autonomo  per  le  case  popolari  previa
convenzione  onerosa  con la quale il comune puo' altresi' incaricare
l'Istituto stesso a svolgere altre attivita' di segreteria.
   4. Con il provvedimento di nomina di cui all'art. 13 sono  fissati
data  e  luogo  della seduta di insediamento nel corso della quale il
presidente indica altresi' quale componente lo  sostituisce  a  tutti
gli effetti in caso di assenza o di impedimento.
   5.  Il componente che per due volte consecutive non partecipa alle
sedute della  commissione  senza  giustificato  motivo  decade  dalla
carica.
   Il  presidente  della  commissione  ne da' immediata comunicazione
alla Regione e all'ente o organo  che  lo  ha  designato  perche'  si
provveda alla sostituzione.
   6.  Ai  componenti  della  commissione  e'  corrisposto  per  ogni
giornata di seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalla
legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni.
   7.  A  tutti  i  componenti  che non siano dipendenti regionali e'
corrisposto un rimborso  spese  ai  sensi  della  legge  regionale  3
gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni.
   8.  Le  spese  per  il pagamento delle commissioni fanno carico ai
comuni sede degli interventi per i quali e' stato  emesso  il  bando,
mentre per le riunioni relative ai bandi di cui agli articoli 12 e 17
fanno carico alla Regione.