Art. 15. Bando-tipo di concorso e procedure per l'assegnazione degli alloggi 1. I bandi di concorso emanati dai comuni per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice o da assegnare con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/92 devono essere conformi al bando-tipo regionale predisposto per le singole fattispecie. In particolare i bandi per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili non possono presentare aspetti difformi, ne' prevedere ulteriori o diversi punteggi e condizioni rispetto al bando regionale. 2. Il bando-tipo di concorso e l'allegato modello di domanda sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, tenendo conto delle linee programmatiche espressi nei programmi quadriennali regionali ed indicano i punteggi, espressi con numeri interi, da attribuire con riferimento alle condizioni oggettive e soggettive di ciascun concorrente e del suo nucleo familiare. Le procedure per l'assegnazione degli alloggi sono disciplinate da apposito regolarnento approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.