Art. 15.
                 Bando-tipo di concorso e procedure
                  per l'assegnazione degli alloggi
 
   1. I bandi di concorso emanati dai comuni per l'assegnazione degli
alloggi  in locazione semplice o da assegnare con le modalita' di cui
agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/92 devono essere  conformi  al
bando-tipo regionale predisposto per le singole fattispecie.
   In  particolare  i  bandi  per l'assegnazione degli alloggi che si
rendono disponibili non  possono  presentare  aspetti  difformi,  ne'
prevedere ulteriori o diversi punteggi e condizioni rispetto al bando
regionale.
   2.  Il bando-tipo di concorso e l'allegato modello di domanda sono
approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta,  tenendo
conto  delle linee programmatiche espressi nei programmi quadriennali
regionali ed indicano i punteggi,  espressi  con  numeri  interi,  da
attribuire  con riferimento alle condizioni oggettive e soggettive di
ciascun concorrente e del suo nucleo familiare.
   Le procedure per l'assegnazione degli alloggi sono disciplinate da
apposito regolarnento approvato dal consiglio regionale  su  proposta
della giunta.