Art. 17. Bando di concorso biennale 1. Per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 12, si provvede tramite bandi di concorso per gli ambiti territoriali determinati dai programmi quadriennali regionali. 2. I bandi di cui al comma 1 sono emanati ogni due anni dal comune del bacino di utenza con il maggior numero di abitanti. 3. Nelle graduatorie conseguenti ai bandi confluiscono tutte le domande collocate nelle graduatorie di cui agli articoli 10 e 11 non soddisfatte con il punteggio gia' acquisito. 4. Le graduatorie sono utilizzate dai comuni facenti parte del bacino di utenza per l'assegnazione ai propri residenti degli alloggi di cui all'art. 12. In caso di mancanza di residenti, gli alloggi vengono assegnati ai concorrenti del bacino collocati nelle graduatorie con punteggio piu' elevato. 5. L'emanazione del relativo bando deve avvenire entro il 31 gennaio e segue le procedure e le modalita' del bando tipo e del regolamento per l'assegnazione degli alloggi, di cui all'art. 15. Fino alla formazione delle graduatorie successive gli alloggi sono assegnati sulla base delle graduatorie in corso.