Art. 17.
                     Bando di concorso biennale
 
   1.  Per  l'assegnazione  degli  alloggi  di  cui  all'art.  12, si
provvede tramite  bandi  di  concorso  per  gli  ambiti  territoriali
determinati dai programmi quadriennali regionali.
   2. I bandi di cui al comma 1 sono emanati ogni due anni dal comune
del bacino di utenza con il maggior numero di abitanti.
   3.  Nelle  graduatorie  conseguenti ai bandi confluiscono tutte le
domande collocate nelle graduatorie di cui agli articoli 10 e 11  non
soddisfatte con il punteggio gia' acquisito.
   4.  Le  graduatorie  sono  utilizzate dai comuni facenti parte del
bacino di utenza per l'assegnazione ai propri residenti degli alloggi
di cui all'art. 12. In caso di mancanza  di  residenti,  gli  alloggi
vengono   assegnati   ai   concorrenti  del  bacino  collocati  nelle
graduatorie con punteggio piu' elevato.
   5. L'emanazione del relativo  bando  deve  avvenire  entro  il  31
gennaio  e  segue  le  procedure  e le modalita' del bando tipo e del
regolamento per l'assegnazione degli alloggi,  di  cui  all'art.  15.
Fino  alla  formazione  delle graduatorie successive gli alloggi sono
assegnati sulla base delle graduatorie in corso.