Art. 21. Modalita' per l'assegnazione degli alloggi 1. Il comune assegna gli alloggi secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani e della consistenza del nucleo familiare di ciascun vincitore del concorso. 2. Non puo' essere assegnato un alloggio per il quale il rapporto fra i vani calcolati trasformando in vani convenzionali di quattordici metri quadrati la superficie della unita' immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 392/1978 e la composizione numerica del nucleo familiare sia superiore a quello definito con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, tenuto conto delle indicazioni della programmazione regionale. 3. Il comune nel procedere alla individuazione dell'alloggio da assegnare deve verificare che il costo di conduzione dello stesso, costituito dalla somma del canone e della quota di servizi prevista, non sia superiore al 25 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Qualora tale percentuale sia superata il comune deve individuare un altro alloggio tra quelli di risulta il cui costo di conduzione piu' si avvicini al predetto rapporto. Solo nel caso in cui non vi siano alloggi disponibili con tali caratteristiche si procede ugualmente alla assegnazione. 4. Il comune comunica agli aventi diritto alla assegnazione con lettera raccomandata il giorno, l'ora ed il luogo per la scelta dell'alloggio. 5. La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare e' compiuta prioritariamente dai soggetti riservatari ai sensi dell'art. 20, qualora gia' individuati, e successivamente dagli aventi diritto alla assegnazione secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria; in ogni caso la scelta va operata nel rispetto del limite di cui ai commi 2 e 3. 6. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto alla assegnazione salvo che la mancata presentazione sia dovuta a grave impedimento da documentarsi da parte dell'interessato. 7. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato solo per gravi e comprovati motivi quali: a) necessita' per l'assegnatario o alcuni dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio piu' vicino al presidio sanitario al quale rivolgersi per continue cure e/o assistenza a causa di accertate, gravi condizioni di salute, non di carattere temporaneo; b) presenza nell'assegnatario o in alcuni dei componenti il nucleo familiare di invalidita' motoria dovuta a handicap, anzianita' o malattia che comportino una diminuzione permanente alla deambulazione e l'alloggio disponibile sia situato in edifici di difficile accesso o privi di ascensore. 8. Nei casi di cui al comma 7 lettere a) e b) i concorrenti non perdono il diritto alle successive assegnazioni di alloggi ai sensi dell'art. 12, conservando a tal fine il punteggio acquisito. Negli altri casi perdono il diritto alle successive assegnazioni per tutta la durata della graduatoria.