Art. 21.
             Modalita' per l'assegnazione degli alloggi
 
   1. Il comune assegna gli alloggi secondo l'ordine risultante dalla
graduatoria definitiva, tenendo conto del numero  dei  vani  e  della
consistenza del nucleo familiare di ciascun vincitore del concorso.
   2.  Non puo' essere assegnato un alloggio per il quale il rapporto
fra  i  vani  calcolati  trasformando  in   vani   convenzionali   di
quattordici  metri  quadrati  la  superficie della unita' immobiliare
determinata ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 392/1978 e
la composizione numerica del nucleo familiare sia superiore a  quello
definito con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della
giunta,   tenuto   conto   delle   indicazioni  della  programmazione
regionale.
   3. Il comune nel procedere alla  individuazione  dell'alloggio  da
assegnare  deve  verificare  che il costo di conduzione dello stesso,
costituito dalla somma del canone e della quota di servizi  prevista,
non  sia superiore al 25 per cento del reddito complessivo del nucleo
familiare.
   Qualora tale percentuale sia superata il comune  deve  individuare
un  altro  alloggio  tra quelli di risulta il cui costo di conduzione
piu' si avvicini al predetto rapporto. Solo nel caso in  cui  non  vi
siano   alloggi  disponibili  con  tali  caratteristiche  si  procede
ugualmente alla assegnazione.
   4. Il comune comunica agli aventi diritto  alla  assegnazione  con
lettera  raccomandata  il  giorno,  l'ora  ed  il luogo per la scelta
dell'alloggio.
   5. La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da  assegnare  e'
compiuta prioritariamente dai soggetti riservatari ai sensi dell'art.
20,  qualora gia' individuati, e successivamente dagli aventi diritto
alla assegnazione secondo  l'ordine  di  precedenza  stabilito  dalla
graduatoria;  in  ogni  caso  la  scelta  va operata nel rispetto del
limite di cui ai commi 2 e 3.
   6.   La    scelta    dell'alloggio    deve    essere    effettuata
dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata.
   In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto
alla  assegnazione  salvo  che  la mancata presentazione sia dovuta a
grave impedimento da documentarsi da parte dell'interessato.
   7.  I  concorrenti  utilmente  collocati  in  graduatoria  possono
rinunciare all'alloggio ad essi assegnato solo per gravi e comprovati
motivi quali:
     a)  necessita'  per  l'assegnatario  o  alcuni dei componenti il
nucleo familiare, di un alloggio piu' vicino al presidio sanitario al
quale  rivolgersi  per  continue  cure  e/o  assistenza  a  causa  di
accertate, gravi condizioni di salute, non di carattere temporaneo;
     b)  presenza  nell'assegnatario  o  in  alcuni dei componenti il
nucleo familiare di invalidita' motoria dovuta a handicap, anzianita'
o  malattia  che   comportino   una   diminuzione   permanente   alla
deambulazione  e  l'alloggio  disponibile  sia  situato in edifici di
difficile accesso o privi di ascensore.
   8. Nei casi di cui al comma 7 lettere a) e b)  i  concorrenti  non
perdono  il  diritto alle successive assegnazioni di alloggi ai sensi
dell'art. 12, conservando a tal fine il punteggio acquisito.
   Negli altri casi perdono il diritto alle  successive  assegnazioni
per tutta la durata della graduatoria.