Art. 22. Mutamento prima della consegna dell'alloggio dei requisiti o delle condizioni oggettive e soggettive 1. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra l'approvazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione o la consegna dell'alloggio non influisce sulla loro collocazione in graduatoria, fatta eccezione per il mutamento della situazione abitativa derivante da nuova residenza nell'ambito di alloggi di proprieta' privata, con esclusione dei casi in cui il mutamento abbia determinato: a) coabitazioni forzose o sovraffollamento; b) corresponsione di contributi per spese alloggiative da parte del comune; c) corresponsione di un canone superiore al 20 per cento del reddito del nucleo familiare; d) soluzioni abitative precarie o transitorie. Sono esclusi d'ufficio dalla graduatoria dal comune gli aventi titolo che dovessero risultare assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o, comunque, di alloggi di proprieta' di enti pubblici territoriali, tranne nel caso dei bandi per l'assegnazione di alloggi realizzati con gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 2. Qualora prima della consegna dell'alloggio, alcuno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 5, accerti la mancanza nell'assegnatario - nei termini stabiliti dal bando - di alcuno dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 ovvero una nuova situazione abitativa che influisca sulla collocazione in graduatoria, l'ente gestore sospende la consegna dell'alloggio e la commissione di cui all'art. 13 comunica all'assegnatario con lettera raccomandata le risultanze degli accertamenti compiuti e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiori a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Decorso tale termine la commissione esprime al comune parere vincolante sull'annullamento dell'assegnazione in caso di mancanza di alcuno dei requisiti previsti agli articoli 6 e 7, ovvero provvede alla modifica della graduatoria in caso di mutamento della situazione abitativa. 3. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero. 4. L'annullamento da parte del comune disciplinato dal presente articolo ha carattere definitivo; ad esso non si applicano le disposizioni previste all'art. 28. 5. Per le ipotesi previste dal presente articolo trova comunque applicazione l'art. 8, comma 7.