Art. 22.
          Mutamento prima della consegna dell'alloggio dei
         requisiti o delle condizioni oggettive e soggettive
 
   1.  L'eventuale  mutamento delle condizioni oggettive e soggettive
dei concorrenti fra l'approvazione  della  graduatoria  definitiva  e
l'assegnazione  o  la consegna dell'alloggio non influisce sulla loro
collocazione in graduatoria, fatta eccezione per il  mutamento  della
situazione  abitativa  derivante  da  nuova  residenza nell'ambito di
alloggi di proprieta' privata, con esclusione  dei  casi  in  cui  il
mutamento abbia determinato:
     a) coabitazioni forzose o sovraffollamento;
     b)  corresponsione di contributi per spese alloggiative da parte
del comune;
     c) corresponsione di un canone superiore al  20  per  cento  del
reddito del nucleo familiare;
     d) soluzioni abitative precarie o transitorie.
   Sono  esclusi  d'ufficio  dalla  graduatoria dal comune gli aventi
titolo che dovessero risultare assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica  o, comunque, di alloggi di proprieta' di enti
pubblici territoriali, tranne nel caso dei bandi  per  l'assegnazione
di  alloggi realizzati con gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b).
   2. Qualora prima della consegna dell'alloggio, alcuno dei soggetti
di cui all'art. 8, comma 5, accerti la mancanza  nell'assegnatario  -
nei  termini  stabiliti  dal bando - di alcuno dei requisiti previsti
dagli articoli 6 e  7  ovvero  una  nuova  situazione  abitativa  che
influisca  sulla collocazione in graduatoria, l'ente gestore sospende
la consegna  dell'alloggio  e  la  commissione  di  cui  all'art.  13
comunica  all'assegnatario  con  lettera  raccomandata  le risultanze
degli  accertamenti  compiuti  e  di  quelli  da  essa  eventualmente
disposti,  assegnandogli  un  termine  non  inferiore  a  dieci e non
superiori a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte
e di documenti.
   Decorso tale termine  la  commissione  esprime  al  comune  parere
vincolante sull'annullamento dell'assegnazione in caso di mancanza di
alcuno  dei  requisiti  previsti agli articoli 6 e 7, ovvero provvede
alla modifica della graduatoria in caso di mutamento della situazione
abitativa.
   3.  I  termini  suindicati  sono  raddoppiati  se  si  tratta   di
lavoratori emigrati all'estero.
   4.  L'annullamento  da  parte del comune disciplinato dal presente
articolo ha  carattere  definitivo;  ad  esso  non  si  applicano  le
disposizioni previste all'art. 28.
   5.  Per  le  ipotesi previste dal presente articolo trova comunque
applicazione l'art. 8, comma 7.