Art. 24.
                  Gestione dei "servizi a rimborso"
 
   1.  Gli  I.A.C.P. favoriscono e promuovono l'autogestione da parte
dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni;  a  tal  fine
approvano  apposito regolamento redatto in conformita' al regolamento
tipo approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.
   2.  Per  gli  alloggi  di  nuova  costruzione  o  recupero  l'atto
convenzionale  di  locazione  prevede l'obbligo dell'autogestione dei
servizi accessori e degli spazi comuni.
   3. Per gli alloggi assegnati alla data di entrata in vigore  della
presente legge, devono essere attuate forme graduali di autogestione.
   4.   Per   gravi  ed  eccezionali  motivi,  connessi  al  regolare
funzionamento dell'autogestione, l'ente gestore, su proposta  del  70
per  cento  degli  assegnatari  o  su  proprio motivato parere avente
riguardo alle modalita' di conduzione, puo' riassumere  la  "gestione
dei  servizi a rimborso" fino a che non si siano create le condizioni
per la regolare ripresa delle autogestioni. In tali casi la quota  d)
di  cui  all'art.  19  del decreto del Presidente della Repubblica n.
1035/1972,  costituita  dalle  spese   direttamente   sostenute   per
l'erogazione  dei servizi a rimborso, viene incrementata dei costi da
quantificarsi da parte dell'ente gestore.
   5. L'avvio delle autogestioni di nuova  formazione  ai  sensi  dei
commi   2  e  3  deve  essere  effettuato  in  modo  graduale  e  con
l'assistenza dell'ente gestore nel momento in cui si  siano  determi-
nate   le   condizioni   tecniche   ed  economiche  per  il  corretto
funzionamento.
   Con motivata deliberazione l'ente gestore  puo'  decidere  di  non
attivare   l'autogestione   per   particolari  complessi  edilizi  in
considerazione  delle   dimensioni   o   di   particolari   tipologie
costruttive   e  impiantistiche,  con  possibilita'  di  individuare,
eventualmente, diverse e piu'  limitate  forme  di  autogestione  per
singoli servizi o per singole scale. L,ente gestore e' tenuto a porre
in essere, sia in sede di progettazione iniziale degli interventi sia
con  l'attuazione  dei  programmi  di  manutenzione  e  recupero  del
patrimonio, tutte le azioni necessarie all'avvio delle autogestioni.
   6. Fino al momento del corretto  funzionamento  dell'autogestione,
gli  assegnatari  sono  tenuti a rimborsare all'ente gestore anche le
quote per spese generali relative all'erogazione dei servizi  di  cui
al presente articolo.
   7.  Gli  assegnatari  che  si rendano morosi verso l'autogestione,
sono considerati a  tutti  gli  effetti  inadempienti  agli  obblighi
derivanti  dall'atto  convenzionale  di  locazione;  in  tal  caso si
applica la procedura prevista per la fattispecie di cui  all'art.  27
comma 2 lettera f).
   8.  E' fatto divieto agli enti gestori di continuare o di assumere
l'amministrazione  degli  stabili  integralmente  o   prevalentemente
ceduti  in  proprieta'. Dal momento della costituzione del condominio
cessa per gli assegnatari in proprieta' ed in locazione con patto  di
futura  vendita  l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote
per le spese generali, di amministrazione  e  di  manutenzione  fatta
eccezione per le spese afferenti al servizio di rendicontazione delle
rate di riscatto.
   9.  Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili
a regime condominiale  hanno  il  diritto  di  voto  nelle  assemblee
condominiali,  in luogo dell'ente gestore, per le deliberazioni rela-
tive:
     a) alla gestione ed alle spese dei servizi a rimborso;
     b) alla gestione ed alle spese riguardanti il riscaldamento.
   Sono tenuti, altresi', a versare direttamente le quote relative  a
tali  servizi  all'amministratore,  che  ha  l'obbligo di predisporre
analitici  documenti  contabili  nei  quali  sia  differenziato,  per
ciascuna  unita'  immobiliare,  quanto  dovuto  dall'assegnatario  in
locazione rispetto a quanto dovuto dal proprietario.