Art. 24. Gestione dei "servizi a rimborso" 1. Gli I.A.C.P. favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni; a tal fine approvano apposito regolamento redatto in conformita' al regolamento tipo approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. 2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recupero l'atto convenzionale di locazione prevede l'obbligo dell'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni. 3. Per gli alloggi assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere attuate forme graduali di autogestione. 4. Per gravi ed eccezionali motivi, connessi al regolare funzionamento dell'autogestione, l'ente gestore, su proposta del 70 per cento degli assegnatari o su proprio motivato parere avente riguardo alle modalita' di conduzione, puo' riassumere la "gestione dei servizi a rimborso" fino a che non si siano create le condizioni per la regolare ripresa delle autogestioni. In tali casi la quota d) di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972, costituita dalle spese direttamente sostenute per l'erogazione dei servizi a rimborso, viene incrementata dei costi da quantificarsi da parte dell'ente gestore. 5. L'avvio delle autogestioni di nuova formazione ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere effettuato in modo graduale e con l'assistenza dell'ente gestore nel momento in cui si siano determi- nate le condizioni tecniche ed economiche per il corretto funzionamento. Con motivata deliberazione l'ente gestore puo' decidere di non attivare l'autogestione per particolari complessi edilizi in considerazione delle dimensioni o di particolari tipologie costruttive e impiantistiche, con possibilita' di individuare, eventualmente, diverse e piu' limitate forme di autogestione per singoli servizi o per singole scale. L,ente gestore e' tenuto a porre in essere, sia in sede di progettazione iniziale degli interventi sia con l'attuazione dei programmi di manutenzione e recupero del patrimonio, tutte le azioni necessarie all'avvio delle autogestioni. 6. Fino al momento del corretto funzionamento dell'autogestione, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare all'ente gestore anche le quote per spese generali relative all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo. 7. Gli assegnatari che si rendano morosi verso l'autogestione, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dall'atto convenzionale di locazione; in tal caso si applica la procedura prevista per la fattispecie di cui all'art. 27 comma 2 lettera f). 8. E' fatto divieto agli enti gestori di continuare o di assumere l'amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprieta'. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprieta' ed in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per le spese generali, di amministrazione e di manutenzione fatta eccezione per le spese afferenti al servizio di rendicontazione delle rate di riscatto. 9. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto nelle assemblee condominiali, in luogo dell'ente gestore, per le deliberazioni rela- tive: a) alla gestione ed alle spese dei servizi a rimborso; b) alla gestione ed alle spese riguardanti il riscaldamento. Sono tenuti, altresi', a versare direttamente le quote relative a tali servizi all'amministratore, che ha l'obbligo di predisporre analitici documenti contabili nei quali sia differenziato, per ciascuna unita' immobiliare, quanto dovuto dall'assegnatario in locazione rispetto a quanto dovuto dal proprietario.