Art. 25. Variazioni alla composizione del nucleo familiare 1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente, nella domanda o nella assegnazione i componenti del nucleo familiare, come risultante dalla domanda di partecipazione al concorso, purche' con lui conviventi al momento della sua morte. 2. I componenti del nucleo familiare, indicati all'art. 6, comma 4, non subentrano nella assegnazione qualora siano fuoriusciti dal nucleo familiare. Si fa eccezione, qualora siano rientrati nel nucleo stesso e conviventi almeno un anno prima del decesso dell'assegnatario, nei confronti di: a) coniuge; b) convivente more uxorio; c) ascendenti; d) figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi che siano rientrati a causa di separazione legale o sfratto esecutivo. 3. L'ampliamento permanente del nucleo familiare puo' essere autorizzato dal comune nei confronti dei soggetti indicati all'art. 6, comma 4, solo previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione e, tranne nel caso di nascita di figli, adozione, affiliazione della non creazione di situazioni di sovraffollamento. 4. Fra i soggetti di cui al comma 3 il subentro nel rapporto di assegnazione in caso di decesso dell'assegnatario e' ammesso solo nei confronti: a) del coniuge; b) del convivente more uxorio se la stabile convivenza risulta, in base a certificazione anagrafica, per almeno un biennio precedente alla morte dell'assegnatario; c) dei collaterali sino al terzo grado o dei componenti di cui all'art. 6 comma 4, secondo alinea, ultrasessantacinquenni se ricorre la condizione di cui alla lettera b); d) dei figli se non si rientra nella previsione di cui al comma 2. 5. E' consentita l'ospitalita' temporanea nei limiti e con le modalita' indicate da apposito regolamento dell'ente gestore. L'ospitalita' temporanea non puo' in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di assegnazione neppure se concessa a soggetti di cui al comma 3. 6. In caso di separazione, scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili dello stesso, l'ente gestore promuove presso il comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione in conformita' alle decisioni dell'organo giudiziario. 7. Al momento della voltura dell'atto convenzionale il comune verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza del rapporto di assegnazione. 8. Agli effetti del presente articolo al caso di decesso e' equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento permanente dell'assegnatario, quale scomparsa, dichiarazione di assenza, dichiarazione di morte presunta, emigrazione all'estero, separazione di fatto, reclusione, trasferimento anagrafico in un altro comune non compreso nel territorio regionale ne' in quello di regioni limitrofe.