Art. 26. Mobilita' dell'utenza 1. Al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o di affollamento degli alloggi pubblici, i disagi abitativi di carattere sociale od economico, favorire l'attuazione di programmi di cessione autorizzati ai sensi della vigente normativa nonche' di programmi organici, programmi integrati o, comunque programmi di recupero del patrimonio esistente, gli enti gestori, d'intesa con il comune, predispongono almeno annualmente programmi di mobilita' dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi, l'utilizzazione di quelli di risulta e di una quota di quelli di nuova costruzione. 2. I programmi di cui al comma 1 sono redatti, anche per specifici ambiti territoriali infracomunali, sulla base di verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio edilizio esistente e previa attivazione di forme di partecipazione e di informazione dell'utenza stessa. 3. I programmi deliberati dagli enti gestori sono comunicati agli interessati i quali nei successivi sessanta giorni possono presentare opposizione al sindaco del comune il quale decide entro i successivi trenta giorni sentita la commissione di cui all'art. 13. 4. La giunta regionale dispone su proposta dell'ente gestore la quota degli alloggi di nuova costruzione da utilizzare per i cambi inclusi nei programmi di mobilita'. 5. L'atto dell'ente gestore, che dispone in forza dei programmi di mobilita' definitivamente approvati il cambio obbligatorio, ha valore di titolo esecutivo e sulla base di esso l'ente gestore promuove presso il comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione. 6. Gli enti gestori possono comunque autorizzare cambi degli alloggi consensuali ovvero cambi singoli su alloggi disponibili per meglio soddisfare le esigenze indicate al comma 1 promuovendo presso il comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione, previa verifica della assenza di condizioni che ostino alla conservazione dell'alloggio, ovvero in caso di presenza di morosita' incolpevole previa sottoscrizione da parte dell'assegnatario di un piano di rientro di tale morosita' con l'assunzione di idonee garanzie. 7. In particolare e' ammessa la mobilita' disposta dall'ente gestore quando l'assegnatario: a) si trovi in stato di morosita' da almeno un anno e gli venga proposto un alloggio adeguato al suo nucleo familiare a canone inferiore; b) superi il limite di reddito fissato per la decadenza dal diritto all'assegnazione e non si siano ancora verificate le condizioni per il relativo provvedimento ovvero non si trovi nella situazione di cui all'art. 8 comma 2 secondo alinea; c) provochi situazioni che compromettano l'organizzazione e la corretta conduzione dell'immobile ove e' situato l'alloggio assegnato; d) occupi un alloggio sottoutilizzato e venga offerto il pagamento delle spese di trasloco ed un eventuale contributo in relazione alle buone condizioni in cui l'alloggio viene rilasciato. In detti casi il provvedimento puo' essere adottato, per motivate esigenze gestionali, anche al di fuori dei piani di mobilita' di cui ai precedenti commi. Resta fermo il disposto del comma 3. 8. Nell'adottare le misure per la mobilita' degli assegnatari che non richiedono la cessione degli alloggi inseriti nei piani di vendita, gli enti gestori possono prevedere forme di incentivazione al trasferimento, da indicare nei singoli piani di vendita. Tale trasferimento deve avvenire in alloggi idonei e di ampiezza adeguata al nucleo familiare, preferibilmente in altri fabbricati dcl medesimo quartiere o in zone indicate dallo stesso assegnatario. 9. Per quanto concerne gli assegnatari ultrasessantenni, i portatori di handicap, gli iscritti alle liste di mobilita', di collocamento o cassintegrati il procedimento di mobilita' puo' essere avviato solo a condizione che gli interessati siano consenzienti e che a tal fine: a) sia stato offerto dall'ente gestore il pagamento delle spese di trasloco e dei contratti di utenza necessari ed un riconoscimento per lavori di miglioria apportati all'alloggio se autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge ovvero in relazione alle buone condizioni in cui l'alloggio viene rilasciato; b) sia proposto un alloggio adeguato alle esigenze dell'assegnatario anche per quanto concerne l'abbattimento delle barriere architettoniche e situato in immobile limitrofo a quello occupato o in zona segnalata dallo stesso assegnatario.