Art. 26.
                        Mobilita' dell'utenza
 
   1. Al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione  o  di
affollamento  degli alloggi pubblici, i disagi abitativi di carattere
sociale od economico, favorire l'attuazione di programmi di  cessione
autorizzati  ai  sensi  della  vigente normativa nonche' di programmi
organici, programmi integrati o, comunque programmi di  recupero  del
patrimonio  esistente,  gli  enti  gestori,  d'intesa  con il comune,
predispongono almeno annualmente programmi di  mobilita'  dell'utenza
attraverso  il  cambio  degli  alloggi,  l'utilizzazione di quelli di
risulta e di una quota di quelli di nuova costruzione.
   2. I programmi di cui al comma 1 sono redatti, anche per specifici
ambiti territoriali infracomunali, sulla base di verifica dello stato
d'uso e di affollamento del patrimonio edilizio  esistente  e  previa
attivazione  di forme di partecipazione e di informazione dell'utenza
stessa.
   3.  I programmi deliberati dagli enti gestori sono comunicati agli
interessati i quali nei successivi sessanta giorni possono presentare
opposizione al sindaco del comune il quale decide entro i  successivi
trenta giorni sentita la commissione di cui all'art. 13.
   4.  La  giunta  regionale dispone su proposta dell'ente gestore la
quota degli alloggi di nuova costruzione da utilizzare  per  i  cambi
inclusi nei programmi di mobilita'.
   5. L'atto dell'ente gestore, che dispone in forza dei programmi di
mobilita' definitivamente approvati il cambio obbligatorio, ha valore
di  titolo  esecutivo  e  sulla  base di esso l'ente gestore promuove
presso il comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione.
   6. Gli enti  gestori  possono  comunque  autorizzare  cambi  degli
alloggi  consensuali  ovvero cambi singoli su alloggi disponibili per
meglio soddisfare le esigenze indicate al comma 1 promuovendo  presso
il  comune  la  voltura  dell'atto convenzionale di locazione, previa
verifica della assenza di condizioni che  ostino  alla  conservazione
dell'alloggio,  ovvero  in  caso di presenza di morosita' incolpevole
previa sottoscrizione da  parte  dell'assegnatario  di  un  piano  di
rientro di tale morosita' con l'assunzione di idonee garanzie.
   7.  In  particolare  e'  ammessa  la  mobilita' disposta dall'ente
gestore quando l'assegnatario:
     a) si trovi in stato di morosita' da almeno un anno e gli  venga
proposto  un  alloggio  adeguato  al  suo  nucleo  familiare a canone
inferiore;
     b) superi il limite di reddito  fissato  per  la  decadenza  dal
diritto   all'assegnazione  e  non  si  siano  ancora  verificate  le
condizioni per il relativo provvedimento ovvero non  si  trovi  nella
situazione di cui all'art. 8 comma 2 secondo alinea;
     c)  provochi  situazioni che compromettano l'organizzazione e la
corretta  conduzione  dell'immobile   ove   e'   situato   l'alloggio
assegnato;
     d)  occupi  un  alloggio  sottoutilizzato  e  venga  offerto  il
pagamento delle spese di  trasloco  ed  un  eventuale  contributo  in
relazione alle buone condizioni in cui l'alloggio viene rilasciato.
   In  detti casi il provvedimento puo' essere adottato, per motivate
esigenze gestionali, anche al di fuori dei piani di mobilita' di  cui
ai precedenti commi. Resta fermo il disposto del comma 3.
   8.  Nell'adottare le misure per la mobilita' degli assegnatari che
non richiedono la  cessione  degli  alloggi  inseriti  nei  piani  di
vendita,  gli  enti gestori possono prevedere forme di incentivazione
al trasferimento, da indicare nei  singoli  piani  di  vendita.  Tale
trasferimento  deve avvenire in alloggi idonei e di ampiezza adeguata
al nucleo familiare, preferibilmente in altri fabbricati dcl medesimo
quartiere o in zone indicate dallo stesso assegnatario.
   9.  Per  quanto  concerne  gli  assegnatari  ultrasessantenni,   i
portatori  di  handicap,  gli  iscritti  alle  liste di mobilita', di
collocamento o cassintegrati il procedimento di mobilita' puo' essere
avviato solo a condizione che gli interessati  siano  consenzienti  e
che a tal fine:
     a)  sia stato offerto dall'ente gestore il pagamento delle spese
di trasloco e dei contratti di utenza necessari ed un  riconoscimento
per  lavori  di miglioria apportati all'alloggio se autorizzati prima
dell'entrata in vigore della presente legge ovvero in relazione  alle
buone condizioni in cui l'alloggio viene rilasciato;
     b)   sia   proposto   un   alloggio   adeguato   alle   esigenze
dell'assegnatario anche  per  quanto  concerne  l'abbattimento  delle
barriere  architettoniche  e  situato  in immobile limitrofo a quello
occupato o in zona segnalata dallo stesso assegnatario.