Art. 27.
                  Cause di annullamento e decadenza
 
   1. Il comune dispone l'annullamento dall'assegnazione:
     a)   per   contrasto   con   le   norme   vigenti   al   momento
dell'assegnazione stessa;
     b) quando l'assegnazione fu ottenuta sulla base di dichiarazioni
mendaci o documentazioni risultate false.
   2. Il comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione oltre che in
tutti  i  casi  previsti  espressamente  dalla presente legge qualora
l'assegnatario:
     a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
     b)  non  abiti  nell'alloggio  assegnatogli   o   ne   muti   la
destinazione d'uso;
     c) abbia adibito l'alloggio ad attivita' illecite;
     d)  abbia  perduto i requisiti previsti per l'assegnazione salvo
quanto indicato alla lettera e);
     e) fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo  familiare
superiore  al  limite  stabilito  per  la  permanenza del rapporto di
assegnazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 e 3;
     f) sia moroso per un periodo superiore a due mesi  salvo  quanto
disposto dall'art. 31, comma 2;
     g)  apporti  modificazioni  non  autorizzate  dall'ente  gestore
all'alloggio,  ai  locali  accessori  o  agli  impianti   o   apporti
innovazioni  arbitrarie  in  locali o distacchi di uso comune, ovvero
danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio
ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista;
     h) mantenga un comportamento gravemente  asociale,  ovvero  tale
comportamento sia mantenuto da altri membri del nucleo familiare, che
determini  condizioni  di ingestibilita' dell'immobile ove e' situato
l'alloggio occupato.
   3. Tutti gli atti del comune che pronunciano l'annullamento  o  la
decadenza   dall'assegnazione  comportano  la  inefficacia  dell'atto
convenzionale di locazione e costituiscono titolo esecutivo.