Art. 27. Cause di annullamento e decadenza 1. Il comune dispone l'annullamento dall'assegnazione: a) per contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa; b) quando l'assegnazione fu ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false. 2. Il comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione oltre che in tutti i casi previsti espressamente dalla presente legge qualora l'assegnatario: a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli; b) non abiti nell'alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d'uso; c) abbia adibito l'alloggio ad attivita' illecite; d) abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione salvo quanto indicato alla lettera e); e) fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza del rapporto di assegnazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 e 3; f) sia moroso per un periodo superiore a due mesi salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 2; g) apporti modificazioni non autorizzate dall'ente gestore all'alloggio, ai locali accessori o agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o distacchi di uso comune, ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista; h) mantenga un comportamento gravemente asociale, ovvero tale comportamento sia mantenuto da altri membri del nucleo familiare, che determini condizioni di ingestibilita' dell'immobile ove e' situato l'alloggio occupato. 3. Tutti gli atti del comune che pronunciano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione comportano la inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituiscono titolo esecutivo.