Art. 28. Procedimento di annullamento e di decadenza 1. L'ente gestore o i soggetti di cui all'art. 8, comma 5, qualora accertino l'esistenza di una delle cause di annullamento o di decadenza dall'assegnazione di cui all'art. 27 ne danno notizia entro dieci giorni al comune. 2. Ai fini della dichiarazione di annullamento o di decadenza il comune comunica all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, entro venti giorni dalla notizia di cui al comma 1, i fatti che giustificano il provvedimento fissando un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti. 3. Scaduto tale termine il comune entro dieci giorni richiede il parere vincolante alla commissione di cui all'art. 13 che deve esprimerlo nei venti giorni successivi. 4. Ricevuto il parere ovvero scaduto il termine di cui al comma 3 qualora trattasi di morosita' il comune pronuncia l'annullamento o la decadenza entro quindici giorni assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il rilascio dell'alloggio; scaduto tale termine il provvedimento deve essere eseguito a cura del comune. 5. Il comune concorda in apposite convenzioni con l'Ente gestore le questione derivanti, nella fattispecie di cui all'art. 27, comma 2, lettera f), dalla mancata conclusione della procedura di decadenza nei termini stabiliti ovvero dalla sua mancata esecuzione entro i quattro mesi successivi all'adozione, in modo che siano evitati danni all'ente gestore stesso.