Art. 28.
             Procedimento di annullamento e di decadenza
 
   1. L'ente gestore o i soggetti di cui all'art. 8, comma 5, qualora
accertino l'esistenza  di  una  delle  cause  di  annullamento  o  di
decadenza dall'assegnazione di cui all'art. 27 ne danno notizia entro
dieci giorni al comune.
   2.  Ai  fini della dichiarazione di annullamento o di decadenza il
comune  comunica  all'assegnatario,  mediante  lettera  raccomandata,
entro  venti  giorni  dalla  notizia  di  cui al comma 1, i fatti che
giustificano il provvedimento fissando un  termine  non  superiore  a
quindici  giorni  per  la  presentazione  di  deduzioni  scritte o di
documenti.
   3.  Scaduto  tale termine il comune entro dieci giorni richiede il
parere vincolante alla  commissione  di  cui  all'art.  13  che  deve
esprimerlo nei venti giorni successivi.
   4.  Ricevuto il parere ovvero scaduto il termine di cui al comma 3
qualora trattasi di morosita' il comune pronuncia l'annullamento o la
decadenza entro quindici giorni assegnando un termine non superiore a
trenta giorni per il rilascio dell'alloggio; scaduto tale termine  il
provvedimento deve essere eseguito a cura del comune.
   5.  Il  comune concorda in apposite convenzioni con l'Ente gestore
le questione derivanti, nella fattispecie di cui all'art.  27,  comma
2, lettera f), dalla mancata conclusione della procedura di decadenza
nei  termini  stabiliti  ovvero  dalla sua mancata esecuzione entro i
quattro mesi successivi all'adozione, in modo che siano evitati danni
all'ente gestore stesso.