Art. 3. Risorse finanziarie 1. I programmi di edilizia residenziale pubblica sono attuati con i seguenti finanziamenti: a) fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive proroghe; b) quote dei fondi stabiliti con leggi statali per l'edilizia agevolata; c) quote dei residui di edilizia agevolata individuate nei programmi quadriennali regionali; d) quote dei fondi stanziati nel bilancio regionale ai sensi della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25; e) introiti derivanti dalla vendita del patrimonio; f) finanziamenti straordinari dello Stato, quali quelli disposti dall'art. 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203, nonche' finanziamenti disposti dalla Unione europea; g) risorse proprie degli I.A.C.P. e dei comuni destinate a tale scopo.