Art. 3.
                         Risorse finanziarie
 
   1. I programmi di edilizia residenziale pubblica sono attuati  con
i seguenti finanziamenti:
     a)  fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive
proroghe;
     b) quote dei fondi stabiliti con leggi  statali  per  l'edilizia
agevolata;
     c)  quote  dei  residui  di  edilizia  agevolata individuate nei
programmi quadriennali regionali;
     d) quote dei fondi stanziati nel  bilancio  regionale  ai  sensi
della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25;
     e) introiti derivanti dalla vendita del patrimonio;
     f) finanziamenti straordinari dello Stato, quali quelli disposti
dall'art. 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203, nonche' finanziamenti
disposti dalla Unione europea;
     g)  risorse proprie degli I.A.C.P. e dei comuni destinate a tale
scopo.