Art. 32.
               Regolarizzazione dei rapporti locativi
            e misure per prevenire le occupazioni abusive
 
   1.  Per  tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1992 sono
risultati occupati senza  titolo,  gli  enti  gestori  richiedono  ai
comuni    la   regolarizzazione   dei   rapporti   locativi,   previo
accertamento, ad opera della  commissione  di  cui  all'art.  13  del
possesso  dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto  concerne  il
reddito, per la permanenza dell'assegnazione.
   2.  La regolarizzazione e' subordinata al recupero, anche mediante
la sottoscrizione di un piano di rientro con idonee garanzie  qualora
si  presentino  situazioni particolari, da parte dell'ente gestore di
una indennita' di occupazione fissata in un importo pari al canone di
cui alla legge n. 392/1978.
   Tale indennita' e' dovuta dalla data di occupazione fino alla data
di sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione con  il  quale
viene regolarizzato il rapporto locativo.
   La regolarizzazione e', altresi', subordinata alla circostanza che
l'occupazione  non  abbia  sottratto  il  godimento di un alloggio ad
assegnatario  gia'  individuato  dal  comune  in  base  alle  vigenti
disposizioni di legge.
   3. Non appena un alloggio si renda disponibile, o ne sia terminata
la  costruzione  o  il  recupero,  l'ente  gestore  ne  da' immediata
comunicazione al comune competente all'assegnazione, il quale  adotta
tutte  le  misure  necessarie  ad evitare occupazioni abusive. A tale
scopo  il  comune  puo'  stipulare  con   l'ente   gestore   apposite
convenzioni.