Art. 32. Regolarizzazione dei rapporti locativi e misure per prevenire le occupazioni abusive 1. Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1992 sono risultati occupati senza titolo, gli enti gestori richiedono ai comuni la regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'art. 13 del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto concerne il reddito, per la permanenza dell'assegnazione. 2. La regolarizzazione e' subordinata al recupero, anche mediante la sottoscrizione di un piano di rientro con idonee garanzie qualora si presentino situazioni particolari, da parte dell'ente gestore di una indennita' di occupazione fissata in un importo pari al canone di cui alla legge n. 392/1978. Tale indennita' e' dovuta dalla data di occupazione fino alla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione con il quale viene regolarizzato il rapporto locativo. La regolarizzazione e', altresi', subordinata alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento di un alloggio ad assegnatario gia' individuato dal comune in base alle vigenti disposizioni di legge. 3. Non appena un alloggio si renda disponibile, o ne sia terminata la costruzione o il recupero, l'ente gestore ne da' immediata comunicazione al comune competente all'assegnazione, il quale adotta tutte le misure necessarie ad evitare occupazioni abusive. A tale scopo il comune puo' stipulare con l'ente gestore apposite convenzioni.