Art. 34.
                     Aggiornamento canone minimo
 
   1. A partire dal 1 gennaio 1994 il canone  minimo  determinato  ai
sensi della legge regionale n. 43/91 e della legge regionale n. 50/83
e'  aggiornato  dal  1  gennaio  di  ogni  anno  in  misura pari alla
variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai  ed  impiegati  verificatesi  nei  dodici  mesi
anteriori al 30 giugno del l'anno precedente.
   2. Alla fascia minima, di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) della
legge  regionale  n.  50/1983,  la  variazione  di  cui al comma 1 si
applica nella misura del 75 per cento.