Art. 34. Aggiornamento canone minimo 1. A partire dal 1 gennaio 1994 il canone minimo determinato ai sensi della legge regionale n. 43/91 e della legge regionale n. 50/83 e' aggiornato dal 1 gennaio di ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nei dodici mesi anteriori al 30 giugno del l'anno precedente. 2. Alla fascia minima, di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 50/1983, la variazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 75 per cento.