Art. 35. Adeguamento ISTAT 1. A partire dal 1 gennaio 1993 il canone oggettivo di cui alla legge regionale n. 50/83, posto a base del canone convenzionale di locazione e' aggiornato in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nei dodici mesi anteriori al 30 giugno dell'anno precedente.