Art. 35.
                          Adeguamento ISTAT
 
   1. A partire dal 1 gennaio 1993 il canone oggettivo  di  cui  alla
legge  regionale  n.  50/83, posto a base del canone convenzionale di
locazione e'  aggiornato  in  misura  pari  al  75  per  cento  della
variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per
le  famiglie  di  operai  ed  impiegati  verificatesi nei dodici mesi
anteriori al 30 giugno dell'anno precedente.