Art. 36.
                       Ambito di applicazione
 
   1. Le norme del presente titolo si applicano a tutti  gli  alloggi
di edilizia residenziale pubblica acquisiti, realizzati o recuperati,
a  totale  carico  o  con  concorso  o contributo dello Stato o della
Regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, dagli  I.A.C.P..
Sono   esclusi   gli  alloggi  di  servizio  oggetto  di  concessione
amministrativa in connessione con particolari funzioni  attribuite  a
pubblici  dipendenti,  gli  alloggi realizzati con mutuo agevolato di
cui all'art. 18 della legge n. 457/78,  e  successive  modificazioni,
nonche' quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939 n.
1089 e successive modificazioni.
   2.  Gli enti proprietari di altri alloggi di edilizia residenziale
pubblica che non rientrino nella definizione di cui al comma 1, ma in
quella di cui all'art. 5 della presente legge, prendono a riferimento
la disciplina di cui ai seguenti articoli anche  per  la  vendita  di
tali alloggi.
   Detti    enti   possono,   peraltro,   derogarvi,   con   motivati
provvedimenti  tenuto  conto  delle   proprie   esigenze   economico-
finanziarie,   della  tipologia  degli  alloggi  da  alienare,  delle
condizioni previste  nei  piani  di  vendita  gia'  in  corso  e  dei
requisiti dell'utenza considerata.
   I  relativi  provvedimenti  devono essere comunque comunicati alla
giunta regionale che, per  quanto  concerne  gli  I.A.C.P.,  provvede
anche alla necessaria approvazione secondo le vigenti disposizioni.