Art. 36. Ambito di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato o della Regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, dagli I.A.C.P.. Sono esclusi gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'art. 18 della legge n. 457/78, e successive modificazioni, nonche' quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni. 2. Gli enti proprietari di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica che non rientrino nella definizione di cui al comma 1, ma in quella di cui all'art. 5 della presente legge, prendono a riferimento la disciplina di cui ai seguenti articoli anche per la vendita di tali alloggi. Detti enti possono, peraltro, derogarvi, con motivati provvedimenti tenuto conto delle proprie esigenze economico- finanziarie, della tipologia degli alloggi da alienare, delle condizioni previste nei piani di vendita gia' in corso e dei requisiti dell'utenza considerata. I relativi provvedimenti devono essere comunque comunicati alla giunta regionale che, per quanto concerne gli I.A.C.P., provvede anche alla necessaria approvazione secondo le vigenti disposizioni.