Art. 37. Programmi di cessione 1. Al fine della sollecita realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica finalizzati allo sviluppo e razionalizzazione del settore, anche mediante la riqualificazione del patrimonio, e di garantire l'esercizio del diritto all'acquisto di assegnatari aventi titolo a seguito della normativa statale, devono essere predisposti contestualmente dagli enti proprietari piani d'investimento, cosi' come specificati all'art. 38 e piani di vendita in equilibrio economico fra loro. La contestualita' del reinvestimento degli introiti delle vendite e' condizione dell'esecutivita' dei piani, che devono contenere l'indicazione dei criteri di priorita' seguiti nell'individuazione del patrimonio da alienare. 2. Il piano di alienazione deve essere corredato da: a) l'elenco dei fabbricati o porzioni funzionali di essi da cedere; b) le condizioni tecnico-economiche ed i tempi di cessione degli stabili di cui alla lettera a) mediante apposita relazione sulla quale sara' stimata la differenza tra i valori economici di mercato ed il valore determinato ai sensi dell'art. 41. La relazione deve esplicitare se gli stabili sono interessati da interventi di recupero, di cui alle lettere c) , d) ed e) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 eseguiti dopo il 31 dicembre 1982, oppure in corso o programmati; c) il piano della sistemazione degli assegnatari che non intendono o non possono acquistare gli alloggi posti in vendita che rispetti le disposizioni di cui all'art. 40. Tale piano deve prevedere: 1) il numero degli assegnatari di cui all'art. 40 che non intendano acquistare l'alloggio; 2) il numero di famiglie senza i requisiti per la richiesta di acquisto; 3) gli eventuali incentivi per favorire la mobilita' (contributi trasloco, imbiancatura, sistemazione nuovo alloggio con abbattimento delle barriere architettoniche); 4) la possibilita' di eventuali cambi diretti con aspiranti acquirenti aventi titolo. 3. Di norma nei piani di cui al comma 1 non devono essere inclusi, oltre alle fattispecie di cui all'art. 36, edifici con le seguenti caratteristiche: a) costruzioni interessate da interventi di recupero di cui all'art. 31 legge n. 457/1978, lettera c), d) , ed e), eseguiti, in corso o programmati; salvo che da valutazione dei costi sostenuti e del ricavo realizzabile risulti la convenienza economica per proporre la cessione; b) elevata presenza di ultrasessantenni e/o handicappati o forti morosita', che facciano presumibilmente ritenere elevata la percentuale di famiglie da porre in mobilita'; c) costruzioni completate da meno di cinque anni o comunque con elevate presenze di famiglie senza requisiti per avere titolo a formulare la richiesta di acquisto; d) valori economici di mercato molto superiori ai prezzi di cessione determinati ai sensi di legge; e) collocazione in zone nelle quali appare imprescindibile il mantenimento di quote di patrimonio pubblico. La giunta regionale puo' prevedere, per ciascuna provincia, una percentuale di immobili di cui sia esclusa la vendita sulla base del fabbisogno abitativo rilevato nei provvedimenti di programmazione delle risorse del settore. 4. I criteri da seguire nella scelta degli edifici da includere nei piani di cui al comma 1 sono i seguenti: a) edifici, o parti di essi, gia' parzialmente alienati; b) edifici, o parti di essi, situati in localita' nelle quali la gestione dell'ente risulta particolarmente gravosa ed appaiono di scarsa rilevanza sociale; c) edifici, o parti di essi, siti in quartieri dove si ritiene che l'alienazione, anche parziale degli alloggi, possa recare giovamento al miglioramento del tessuto socio-economico del territorio; d) edifici nei quali piu' forte si manifesta la propensione all'acquisto; e) edifici che presentino un elevato livello di vetusta' e non siano stati oggetto di interventi, non ricadendo nell'ipotesi della lettera a) del comma 3. 5. I provvedimenti di approvazione dei piani di cui al comma 1 devono essere comunicati alla giunta regionale che, per quanto concerne gli I.A.C.P., provvede anche alla realizzazione secondo le vigenti disposizioni.