Art. 37.
                        Programmi di cessione
 
   1.  Al fine della sollecita realizzazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica finalizzati allo sviluppo  e  razionalizzazione
del  settore, anche mediante la riqualificazione del patrimonio, e di
garantire l'esercizio del diritto all'acquisto di assegnatari  aventi
titolo  a  seguito della normativa statale, devono essere predisposti
contestualmente dagli enti proprietari  piani  d'investimento,  cosi'
come  specificati  all'art.  38  e  piani  di  vendita  in equilibrio
economico  fra  loro.  La  contestualita'  del  reinvestimento  degli
introiti delle vendite e' condizione dell'esecutivita' dei piani, che
devono contenere  l'indicazione  dei  criteri  di  priorita'  seguiti
nell'individuazione del patrimonio da alienare.
   2. Il piano di alienazione deve essere corredato da:
     a)  l'elenco  dei  fabbricati  o  porzioni funzionali di essi da
cedere;
     b) le condizioni tecnico-economiche ed i tempi di cessione degli
stabili di cui alla lettera  a)  mediante  apposita  relazione  sulla
quale  sara'  stimata la differenza tra i valori economici di mercato
ed il valore determinato ai sensi dell'art. 41.
   La relazione deve esplicitare se gli stabili sono  interessati  da
interventi  di  recupero, di cui alle lettere c) , d) ed e) dell'art.
31 della legge n. 457/1978 eseguiti dopo il 31 dicembre 1982,  oppure
in corso o programmati;
     c)  il  piano  della  sistemazione  degli  assegnatari  che  non
intendono o non possono acquistare gli alloggi posti in  vendita  che
rispetti le disposizioni di cui all'art. 40.
   Tale piano deve prevedere:
    1)  il  numero  degli  assegnatari  di  cui  all'art.  40 che non
intendano acquistare l'alloggio;
    2) il numero di famiglie senza i requisiti per  la  richiesta  di
acquisto;
    3)  gli eventuali incentivi per favorire la mobilita' (contributi
trasloco, imbiancatura, sistemazione nuovo alloggio con  abbattimento
delle barriere architettoniche);
    4)  la  possibilita'  di  eventuali  cambi  diretti con aspiranti
acquirenti aventi titolo.
   3. Di norma nei piani di cui al comma 1 non devono essere inclusi,
oltre alle fattispecie di cui all'art. 36, edifici  con  le  seguenti
caratteristiche:
     a)  costruzioni  interessate  da  interventi  di recupero di cui
all'art. 31 legge n. 457/1978, lettera c), d) , ed e),  eseguiti,  in
corso  o  programmati; salvo che da valutazione dei costi sostenuti e
del ricavo realizzabile risulti la convenienza economica per proporre
la cessione;
     b) elevata presenza di ultrasessantenni e/o handicappati o forti
morosita',  che  facciano   presumibilmente   ritenere   elevata   la
percentuale di famiglie da porre in mobilita';
     c)  costruzioni completate da meno di cinque anni o comunque con
elevate presenze di famiglie  senza  requisiti  per  avere  titolo  a
formulare la richiesta di acquisto;
     d)  valori  economici  di  mercato  molto superiori ai prezzi di
cessione determinati ai sensi di legge;
     e) collocazione in zone nelle quali  appare  imprescindibile  il
mantenimento di quote di patrimonio pubblico.
   La  giunta  regionale  puo' prevedere, per ciascuna provincia, una
percentuale di immobili di cui sia esclusa la vendita sulla base  del
fabbisogno  abitativo  rilevato  nei  provvedimenti di programmazione
delle risorse del settore.
   4. I criteri da seguire nella scelta degli  edifici  da  includere
nei piani di cui al comma 1 sono i seguenti:
     a) edifici, o parti di essi, gia' parzialmente alienati;
     b) edifici, o parti di essi, situati in localita' nelle quali la
gestione  dell'ente  risulta  particolarmente  gravosa ed appaiono di
scarsa rilevanza sociale;
     c) edifici, o parti di essi, siti in quartieri dove  si  ritiene
che   l'alienazione,  anche  parziale  degli  alloggi,  possa  recare
giovamento  al  miglioramento   del   tessuto   socio-economico   del
territorio;
     d)  edifici  nei  quali  piu'  forte si manifesta la propensione
all'acquisto;
     e) edifici che presentino un elevato livello di vetusta'  e  non
siano  stati  oggetto di interventi, non ricadendo nell'ipotesi della
lettera a) del comma 3.
   5. I provvedimenti di approvazione dei piani di  cui  al  comma  1
devono  essere  comunicati  alla  giunta  regionale  che,  per quanto
concerne gli I.A.C.P., provvede anche alla realizzazione  secondo  le
vigenti disposizioni.