Art. 39.
                    Vendita degli alloggi liberi
 
   1. Gli alloggi resisi disponibili, anche a seguito delle procedure
di  mobilita'  previste dalla presente legge, compresi negli stabili,
ultimati da oltre cinque anni, inseriti nei piani di vendita  di  cui
ai  precedenti  articoli,  sono venduti all'asta pubblica riservata a
nuclei familiari non proprietari di altri alloggi.
   Hanno titolo di priorita' nell'acquisto  le  societa'  cooperative
edilizie  iscritte  all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge
31 gennaio 1992 n. 59,  che  si  impegnano,  con  atto  d'obbligo,  a
concedere  gli  alloggi  in  locazione  a canone convenzionato per un
periodo non inferiore a otto anni, nonche' gli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica situati  nello  stesso  comune  non
inseriti  in  piani  di  vendita ovvero che non acquistano l'alloggio
occupato in quanto non adeguato alle dimensioni del nucleo familiare.
   2. L'adeguatezza dell'alloggio deve  essere  valutata  sulla  base
delle direttive regionali di cui all'art. 21.
   3. In questo ultimo caso gli assegnatari dovranno lasciare libero,
all'atto  della stipula del rogito notarile, l'alloggio di proprieta'
dell'ente precedentemente occupato, essendo la  riconsegna  di  detto
alloggio   condizione   per   il  perfezionamento  del  contratto  di
compravendita dell'alloggio acquisito.
   4. L'asta pubblica si svolge con offerte in aumento,  assumendo  a
base il prezzo determinato ai sensi dell'art. 41.