Art. 39. Vendita degli alloggi liberi 1. Gli alloggi resisi disponibili, anche a seguito delle procedure di mobilita' previste dalla presente legge, compresi negli stabili, ultimati da oltre cinque anni, inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli, sono venduti all'asta pubblica riservata a nuclei familiari non proprietari di altri alloggi. Hanno titolo di priorita' nell'acquisto le societa' cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni, nonche' gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nello stesso comune non inseriti in piani di vendita ovvero che non acquistano l'alloggio occupato in quanto non adeguato alle dimensioni del nucleo familiare. 2. L'adeguatezza dell'alloggio deve essere valutata sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 21. 3. In questo ultimo caso gli assegnatari dovranno lasciare libero, all'atto della stipula del rogito notarile, l'alloggio di proprieta' dell'ente precedentemente occupato, essendo la riconsegna di detto alloggio condizione per il perfezionamento del contratto di compravendita dell'alloggio acquisito. 4. L'asta pubblica si svolge con offerte in aumento, assumendo a base il prezzo determinato ai sensi dell'art. 41.