Art. 4. Organi e procedure 1. I programmi di edilizia residenziale pubblica si realizzano in base alla ripartizione di competenze, alle procedure ed alle linee di intervento previste dalle leggi regionali 28 febbraio 1983 n. 6 e 2 maggio 1990 n. 34. Per quanto concerne i programmi organici di intervento ed i programmi integrati si seguono, altresi', le procedure di cui alla legge regionale n. 25/1987.