Art. 40.
                        Requisiti soggettivi
              degli assegnatari aspiranti all'acquisto
 
   1.  Possono  presentare  domanda per l'acquisto gli assegnatari in
possesso dei seguenti requisiti:
     a) avere alla data di entrata in vigore della presente legge  in
uso  a  titolo  di  locazione  un  alloggio  di edilizia residenziale
pubblica da oltre un quinquennio. Ai fini del calcolo dei cinque anni
e' possibile cumulare il periodo trascorso dall'assegnatario in altri
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
   E' considerato utile per l'assegnatario anche il periodo trascorso
come componente della famiglia di altro  assegnatario,  solo  se  sia
subentrato a quest'ultimo nel rapporto di assegnazione;
     b)  essere  familiari  conviventi  con l'assegnatario cosi' come
individuati dall'art. 6 comma 4. In tali casi e'  comunque  garantito
il diritto di abitazione dell'assegnatario;
     c) non essere in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.
   2.   Fermo   restando   quanto  previsto  dall'arti  colo  26  gli
assegnatari titolari di reddito familiare  complessivo  inferiore  al
limite  fissato  ai fini della decadenza dal diritto di assegnazione,
qualora non intendano avvalersi della facolta'  di  cui  al  presente
articolo,  rimangono assegnatari dell'alloggio, fatti salvi i casi in
cui dichiarino la disponibilita' alla mobilita' consensuale.
   3.  Al  fine  dell'esercizio  da  parte  degli  assegnatari  della
facolta'  di  cui al presente articolo, gli enti proprietari adottano
adeguate  misure  di  pubblicita'  e  disciplinano  le  modalita'  di
presentazione delle domande di acquisto.