Art. 40. Requisiti soggettivi degli assegnatari aspiranti all'acquisto 1. Possono presentare domanda per l'acquisto gli assegnatari in possesso dei seguenti requisiti: a) avere alla data di entrata in vigore della presente legge in uso a titolo di locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica da oltre un quinquennio. Ai fini del calcolo dei cinque anni e' possibile cumulare il periodo trascorso dall'assegnatario in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica. E' considerato utile per l'assegnatario anche il periodo trascorso come componente della famiglia di altro assegnatario, solo se sia subentrato a quest'ultimo nel rapporto di assegnazione; b) essere familiari conviventi con l'assegnatario cosi' come individuati dall'art. 6 comma 4. In tali casi e' comunque garantito il diritto di abitazione dell'assegnatario; c) non essere in mora con il pagamento dei canoni e delle spese. 2. Fermo restando quanto previsto dall'arti colo 26 gli assegnatari titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato ai fini della decadenza dal diritto di assegnazione, qualora non intendano avvalersi della facolta' di cui al presente articolo, rimangono assegnatari dell'alloggio, fatti salvi i casi in cui dichiarino la disponibilita' alla mobilita' consensuale. 3. Al fine dell'esercizio da parte degli assegnatari della facolta' di cui al presente articolo, gli enti proprietari adottano adeguate misure di pubblicita' e disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto.