Art. 41. Prezzo e modalita' di vendita 1. Il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali deter- minate dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale di cui all'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e delle successive revisioni. Al prezzo cosi' determinato si applica la riduzione dell'uno per cento per ogni anno di anzianita' di costruzione dell'immobile fino al limite massimo del 20 per cento. L'alienazione delle unita' immobiliari ad uso non abitativo e' effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'ufficio tecnico erariale. 2. Le alienazioni degli alloggi possono essere effettuate con le seguenti modalita': a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione; b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non piu' di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.