Art. 42. Limiti per la rivendita degli alloggi ceduti 1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne' puo' esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. 2. Per sopravvenuti, gravi motivi, l'ente che ha venduto l'alloggio puo' autorizzarne la cessione prima del periodo di cui al comma 1. In tal caso l'alloggio puo' essere venduto solo allo I.A.C.P. o a soggetti aventi requisiti previsti dalla legge n. 457/78 e successive modificazioni, per l'accesso all'edilizia agevolata, al prezzo di cessione rivalutato. 3. In caso di consentita vendita gli I.A.C.P. hanno diritto di prelazione. 4. In caso di acquisto lo I.A.C.P. puo' disporre dell'alloggio sia per la locazione a canone di mercato sia per la vendita. 5. Nei contratti di compravendita devono essere esplicitamente inserite le clausole di cui ai precedenti commi.