Art. 42.
            Limiti per la rivendita degli alloggi ceduti
 
   1.  Gli  alloggi  acquistati  ai  sensi  della  presente legge non
possono  essere  alienati,  anche  parzialmente,  ne'  puo'   esserne
modificata  la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla
data di registrazione del contratto di acquisto  e  comunque  fino  a
quando non sia pagato interamente il prezzo.
   2.   Per   sopravvenuti,  gravi  motivi,  l'ente  che  ha  venduto
l'alloggio puo' autorizzarne la cessione prima del periodo di cui  al
comma  1.  In  tal  caso  l'alloggio  puo'  essere  venduto solo allo
I.A.C.P. o a soggetti aventi requisiti previsti dalla legge n. 457/78
e successive modificazioni, per l'accesso all'edilizia agevolata,  al
prezzo di cessione rivalutato.
   3.  In  caso  di  consentita vendita gli I.A.C.P. hanno diritto di
prelazione.
   4. In caso di acquisto lo I.A.C.P. puo' disporre dell'alloggio sia
per la locazione a canone di mercato sia per la vendita.
   5.  Nei  contratti  di  compravendita devono essere esplicitamente
inserite le clausole di cui ai precedenti commi.