Art. 5.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  Le  norme  contenute nella presente legge si applicano, con le
eccezioni di cui  al  presente  articolo,  a  tutti  gli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica.
   A  tal  fine  sono  considerati  alloggi  di edilizia residenziale
pubblica gli alloggi realizzati  o  recuperati  da  enti  pubblici  a
totale  carico  o  con  il  concorso o contributo dello Stato o della
Regione, nonche' quelli acquistati a qualunque titolo,  realizzati  o
recuperati  da  enti  locali  o  enti  pubblici  non economici per le
finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
   2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
     a)  gli  alloggi  realizzati  o  recuperati  dalle   cooperative
edilizie per i propri soci;
     b) gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa
in   connessione  con  particolari  funzioni  attribuite  a  pubblici
dipendenti;
     c) gli alloggi di  proprieta'  di  enti  pubblici  previdenziali
purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso
o contributo dello Stato o della Regione;
     d)  gli alloggi realizzati con finanziarnenti specifici per case
parcheggio o ricoveri provvisori, sino a che durino  la  causa  ed  i
motivi  contingenti  per  i  quali  furono  realizzati  e  sempre che
presentino tipologie e prestazioni abitative adeguate.
   3. Gli enti di cui al comma 1 possono, con motivati provvedimenti,
deliberare l'applicazione della normativa della legge 27 luglio  1978
n.  392,  agli  alloggi  realizzati,  acquistati  o  recuperati senza
contributo o concorso dello Stato o della regione ovvero agli alloggi
realizzati con i contributi di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre
1971 n. 865 o all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
   Tali enti  possono,  altresi',  escludere  dalla  normativa  della
presente  legge  gli  alloggi  realizzati senza contributo o concorso
dello Stato o della regione destinati a finalita' diverse  da  quelle
proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
    I  provvedimenti  di  cui  al  presente comma per avere efficacia
devono essere comunicati alla  Regione.  Tale  comunicazione  avviene
entro  sei  mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero
dalla  data  di  adozione  se  intervenuta  successivamente,  e  deve
contenere  l'indicazione  della  localizzazione,  del  numero e della
consistenza degli alloggi, le finalita' per le quali sono  destinati,
le normative ed i canoni applicati.
   4.  Gli  enti  di  cui al comma 1 gestiscono gli alloggi destinati
alla locazione realizzati  con  programmi  di  edilizia  agevolata  e
convenzionata  o,  comunque,  finanziati contraendo mutui o con quota
parte degli introiti derivanti dalla vendita del patrimonio ai  sensi
della  presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8
e 9 della legge n. 179/1992 e li assegnano in locazione in base  alle
disposizioni della presente legge.
   5.  La  disciplina  per l'assegnazione e la gestione degli alloggi
realizzati, acquistati o recuperati da enti pubblici  all'interno  di
programmi  organici  di intervento o programmi integrati, deve essere
definita nell'ambito della normativa gestionale prevista negli stessi
ai sensi della legge regionale  n.  25/1987,  anche  in  deroga  alle
disposizioni   della   presente  legge  per  esigenze  connesse  alla
realizzazione dei programmi e per il periodo di tempo indicato  dalla
normativa   gestionale,   che  deve  essere  approvata  dalla  giunta
regionale  in  sede  di  ammissione  a  finanziamento  del  programma
organico od integrato.
   6.   Con   il  provvedimento  di  finanziamento  degli  interventi
predisposti con le quote di riserva di cui all'art. 4 della legge  n.
179/1992,  la  giunta  regionale,  su proposta motivata e documentata
dall'ente che presenta il programma, fissa i requisiti soggettivi  ed
oggettivi per la realizzazione, assegnazione e gestione degli alloggi
cosi'  costruiti  anche  in  deroga  a quelli previsti dalla legge n.
457/1978 e successive modificazioni e dalla presente legge.
   7. Gli enti di cui  al  comma  1  devono  comunicare  alla  giunta
regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge
il  numero e la localizzazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, nonche' in ogni momento i provvedimenti  assunti  ai  sensi
della  legge  22  dicembre 1990 n. 403 e la destinazione dei relativi
introiti.
   8. La mancata comunicazione dei dati di cui ai  precedenti  commi,
costituisce  causa  di  esclusione degli enti locali inadempienti dai
finanziamenti dello Stato o della regione dai programmi  quadriennali
regionali  e  dalla  legge regionale n. 25/1987 sino a che i dati non
vengano forniti.