Art. 5. Ambito di applicazione 1. Le norme contenute nella presente legge si applicano, con le eccezioni di cui al presente articolo, a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. A tal fine sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonche' quelli acquistati a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali o enti pubblici non economici per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge: a) gli alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti; c) gli alloggi di proprieta' di enti pubblici previdenziali purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione; d) gli alloggi realizzati con finanziarnenti specifici per case parcheggio o ricoveri provvisori, sino a che durino la causa ed i motivi contingenti per i quali furono realizzati e sempre che presentino tipologie e prestazioni abitative adeguate. 3. Gli enti di cui al comma 1 possono, con motivati provvedimenti, deliberare l'applicazione della normativa della legge 27 luglio 1978 n. 392, agli alloggi realizzati, acquistati o recuperati senza contributo o concorso dello Stato o della regione ovvero agli alloggi realizzati con i contributi di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 o all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali enti possono, altresi', escludere dalla normativa della presente legge gli alloggi realizzati senza contributo o concorso dello Stato o della regione destinati a finalita' diverse da quelle proprie dell'edilizia residenziale pubblica. I provvedimenti di cui al presente comma per avere efficacia devono essere comunicati alla Regione. Tale comunicazione avviene entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di adozione se intervenuta successivamente, e deve contenere l'indicazione della localizzazione, del numero e della consistenza degli alloggi, le finalita' per le quali sono destinati, le normative ed i canoni applicati. 4. Gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli alloggi destinati alla locazione realizzati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata o, comunque, finanziati contraendo mutui o con quota parte degli introiti derivanti dalla vendita del patrimonio ai sensi della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/1992 e li assegnano in locazione in base alle disposizioni della presente legge. 5. La disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi realizzati, acquistati o recuperati da enti pubblici all'interno di programmi organici di intervento o programmi integrati, deve essere definita nell'ambito della normativa gestionale prevista negli stessi ai sensi della legge regionale n. 25/1987, anche in deroga alle disposizioni della presente legge per esigenze connesse alla realizzazione dei programmi e per il periodo di tempo indicato dalla normativa gestionale, che deve essere approvata dalla giunta regionale in sede di ammissione a finanziamento del programma organico od integrato. 6. Con il provvedimento di finanziamento degli interventi predisposti con le quote di riserva di cui all'art. 4 della legge n. 179/1992, la giunta regionale, su proposta motivata e documentata dall'ente che presenta il programma, fissa i requisiti soggettivi ed oggettivi per la realizzazione, assegnazione e gestione degli alloggi cosi' costruiti anche in deroga a quelli previsti dalla legge n. 457/1978 e successive modificazioni e dalla presente legge. 7. Gli enti di cui al comma 1 devono comunicare alla giunta regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il numero e la localizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonche' in ogni momento i provvedimenti assunti ai sensi della legge 22 dicembre 1990 n. 403 e la destinazione dei relativi introiti. 8. La mancata comunicazione dei dati di cui ai precedenti commi, costituisce causa di esclusione degli enti locali inadempienti dai finanziamenti dello Stato o della regione dai programmi quadriennali regionali e dalla legge regionale n. 25/1987 sino a che i dati non vengano forniti.