Art. 52. Approvazione del consiglio regionale 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva gli atti degli I.A.C.P. concernenti lo statuto e le relative modifiche. 2. Gli atti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione della giunta regionale per la proposta al consiglio dei conseguenti provvedimenti anche con modifiche ed integrazioni. 3. Qualora la giunta proponga al consiglio regionale il rigetto o l'approvazione con modifiche ed integrazioni, tale proposta deve essere comunicata preventivamente allo I.A.C.P.