Art. 52.
                Approvazione del consiglio regionale
 
   1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta,  approva  gli
atti degli I.A.C.P. concernenti lo statuto e le relative modifiche.
   2. Gli atti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi sono
inviati entro dieci giorni dalla loro adozione della giunta regionale
per  la proposta al consiglio dei conseguenti provvedimenti anche con
modifiche ed integrazioni.
   3. Qualora la giunta proponga al consiglio regionale il rigetto  o
l'approvazione  con  modifiche  ed  integrazioni,  tale proposta deve
essere comunicata preventivamente allo I.A.C.P.