Art. 53.
            Funzioni di controllo della giunta regionale
 
   1. La giunta regionale verifica la conformita' alle leggi  statali
e  regionali nonche' agli indirizzi e criteri del consiglio regionale
dei decreti concernenti:
     a) bilanci, assestamenti e loro variazioni;
     b) conti consuntivi;
     c) programmi annuali e pluriennali di attivita' di cui  all'art.
55  o  che  costituiscano  attuazione di atti di programmazione della
Regione o delle linee di indirizzo individuate in  sede  di  bilancio
annuale  o  pluriennale,  nonche'  i  piani  di cui all'art. 37; sono
esclusi i provvedimenti concernenti i singoli programmi  d'intervento
costruttivi;
     d) piante organiche;
     e) regolamenti previsti per legge.
   2.  La  giunta  regionale  effettua il controllo di cui al comma 1
lettere a) e  b)  sulla  base  delle  specifiche  certificazioni  del
collegio  dei  re revisori dei conti sulla legittimita' delle singole
poste contabili di entrata e di spesa.
   3. Oltre a quanto gia' previsto dalla vigente normativa  al  conto
consuntivo   devono   essere  allegati  i  provvedimenti  riguardanti
eventuali trattative private concernenti l'attuazione  di  programmi,
con  le  motivazioni e le normative applicate, la dimostrazione della
spesa  concernente  gli  emolumenti  degli  organi,  nonche'  i  dati
relativi  alla  gestione  speciale di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972  n.  1036  e  successive
modifiche ed integrazioni.
   4.  Qualora  vengano  superati  i limiti di impegno autorizzati in
sede  di  approvazione  del  bilancio  e  non  si  tratti  di   spese
obbligatorie  e  indilazionabili,  i  conti  consuntivi devono essere
inviati  a  cura  del   coordinatore   o   dirigente   del   servizio
amministrativo alla procura generale della Corte dei conti.
   5.  I  decreti  di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi,
sono inviati entro dieci  giorni  dalla  loro  adozione  alla  giunta
regionale.
   6.  La giunta regionale puo' annullare gli atti di cui al comma 1,
lettere a) e b) entro novanta giorni dal ricevimento e  gli  atti  di
cui  alle lettere c), d) ed e) entro sessanta giorni dal ricevimento.
Trascorsi tali termini gli atti si intendono vistati.
   7. I termini di cui al comma 6 sono interrotti per una sola  volta
se prima della loro scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi
integrativi  di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine
per l'annullamento riprende a decorrere dal momento  della  ricezione
degli atti richiesti.