Art. 53. Funzioni di controllo della giunta regionale 1. La giunta regionale verifica la conformita' alle leggi statali e regionali nonche' agli indirizzi e criteri del consiglio regionale dei decreti concernenti: a) bilanci, assestamenti e loro variazioni; b) conti consuntivi; c) programmi annuali e pluriennali di attivita' di cui all'art. 55 o che costituiscano attuazione di atti di programmazione della Regione o delle linee di indirizzo individuate in sede di bilancio annuale o pluriennale, nonche' i piani di cui all'art. 37; sono esclusi i provvedimenti concernenti i singoli programmi d'intervento costruttivi; d) piante organiche; e) regolamenti previsti per legge. 2. La giunta regionale effettua il controllo di cui al comma 1 lettere a) e b) sulla base delle specifiche certificazioni del collegio dei re revisori dei conti sulla legittimita' delle singole poste contabili di entrata e di spesa. 3. Oltre a quanto gia' previsto dalla vigente normativa al conto consuntivo devono essere allegati i provvedimenti riguardanti eventuali trattative private concernenti l'attuazione di programmi, con le motivazioni e le normative applicate, la dimostrazione della spesa concernente gli emolumenti degli organi, nonche' i dati relativi alla gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Qualora vengano superati i limiti di impegno autorizzati in sede di approvazione del bilancio e non si tratti di spese obbligatorie e indilazionabili, i conti consuntivi devono essere inviati a cura del coordinatore o dirigente del servizio amministrativo alla procura generale della Corte dei conti. 5. I decreti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi, sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla giunta regionale. 6. La giunta regionale puo' annullare gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b) entro novanta giorni dal ricevimento e gli atti di cui alle lettere c), d) ed e) entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti si intendono vistati. 7. I termini di cui al comma 6 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.