Art. 54. Finalita' istituzionali e competenze 1. Gli I.A.C.P. hanno lo scopo di attuare i programmi e di gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, cosi' come definito dagli articoli 2 e 5, nonche' di svolgere il piu' generale ruolo di operatori pubblici dell'edilizia. 2. Per l'attuazione dei predetti fini, tali enti, oltre a quanto gia previsto nei vigenti statuti: a) partecipano a consorzi e societa' miste per l'attuazione e la gestione di programmi organici di intervento e programmi integrati anche mediante conferimento di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile. Tale partecipazione e' normata dalle vigenti disposizioni in materia civilistica; b) espletano tutti i compiti che possono essere loro affidati da soggetti pubblici e privati in materia di progettazione urbanistica, nonche' di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche connesse all'attuazione di programmi di edilizia pubblica, mediante anche l'affidamento della gestione tecnico-amministrativa delle azioni connesse alla realizzazione delle suddette opere, ovvero l'apertura di specifici uffici casa nell'ambito dei programmi di cui alla lettera a); c) acquisiscono la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 5, nonche' dell'ulteriore patrimonio ad essi eventualmente affidato in gestione da soggetti ed enti pubblici o privati, previe idonee garanzie, da individuare in appositi regolamenti, volte ad evitare che gravino sui loro bilanci oneri diversi; d) possono previa approvazione da parte della Regione costituire e/o partecipare a societa' anche per il perseguimento di fini istituzionali diversi da quelli di cui alla lettera a). Le societa' cosi' costituite non possono determinare un incremento dei costi sostenuti per il perseguimento di tali fini. I bilanci e i conti di tali societa' devono essere allegati a quelli degli I.A.C.P. 3. L'accettazione degli incarichi di cui alla lettera b) del comma 1 e' subordinata alla valutazione della convenienza economica delle operazioni da effettuare. 4. Qualora le societa' previste dalla lettera d) del comma 1 per due esercizi consecutivi chiudano i bilanci in perdita, la giunta regionale, su segnalazione del collegio dei revisori dello I.A.C.P. puo', valutata l'entita' del deficit ed i relativi margini di recupero: a) intimare all'ente l'adozione dei provvedimenti necessari per evitare ulteriori danni; b) sostituire il direttore generale.