Art. 54.
                Finalita' istituzionali e competenze
 
   1. Gli I.A.C.P. hanno lo scopo di attuare i programmi e di gestire
il  patrimonio di edilizia residenziale pubblica, cosi' come definito
dagli articoli 2 e 5, nonche' di svolgere il piu' generale  ruolo  di
operatori pubblici dell'edilizia.
   2.  Per  l'attuazione dei predetti fini, tali enti, oltre a quanto
gia previsto nei vigenti statuti:
     a) partecipano a consorzi e societa' miste per l'attuazione e la
gestione di programmi organici di intervento  e  programmi  integrati
anche  mediante  conferimento di beni mobili ed immobili appartenenti
al patrimonio disponibile.
   Tale partecipazione  e'  normata  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia civilistica;
     b) espletano tutti i compiti che possono essere loro affidati da
soggetti  pubblici e privati in materia di progettazione urbanistica,
nonche' di progettazione, direzione ed esecuzione di opere  pubbliche
connesse  all'attuazione  di programmi di edilizia pubblica, mediante
anche  l'affidamento  della  gestione  tecnico-amministrativa   delle
azioni  connesse  alla  realizzazione  delle  suddette  opere, ovvero
l'apertura di specifici uffici casa nell'ambito dei programmi di  cui
alla lettera a);
     c)   acquisiscono   la   gestione  del  patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica ai sensi dell'art.  5,  nonche'  dell'ulteriore
patrimonio  ad essi eventualmente affidato in gestione da soggetti ed
enti pubblici o privati, previe idonee garanzie,  da  individuare  in
appositi  regolamenti,  volte ad evitare che gravino sui loro bilanci
oneri diversi;
     d) possono previa approvazione da parte della Regione costituire
e/o partecipare  a  societa'  anche  per  il  perseguimento  di  fini
istituzionali  diversi  da quelli di cui alla lettera a). Le societa'
cosi' costituite non possono  determinare  un  incremento  dei  costi
sostenuti  per  il perseguimento di tali fini. I bilanci e i conti di
tali societa' devono essere allegati a quelli degli I.A.C.P.
   3. L'accettazione degli incarichi di cui alla lettera b) del comma
1 e' subordinata alla valutazione della convenienza  economica  delle
operazioni da effettuare.
   4.  Qualora  le societa' previste dalla lettera d) del comma 1 per
due esercizi consecutivi chiudano i bilanci  in  perdita,  la  giunta
regionale,  su  segnalazione del collegio dei revisori dello I.A.C.P.
puo', valutata  l'entita'  del  deficit  ed  i  relativi  margini  di
recupero:
     a)  intimare all'ente l'adozione dei provvedimenti necessari per
evitare ulteriori danni;
     b) sostituire il direttore generale.