Art. 56.
        Progetti e contratti di appalto. Commissione tecnica
 
   1. I progetti delle opere comprese nei programmi di  intervento  e
di  gestione  del  patrimonio  devono  essere conformi alla normativa
tecnica regionale ed essere uniformati alle direttive  di  attuazione
dei   programmi   quadriennali  regionali  e  dei  progetti  biennali
regionali di intervento.
   2. Sono soppresse le  commissioni  tecniche  presso  gli  I.A.C.P.
previste all'art. 63 della legge n. 865/71.
   Le  funzioni  consultive  gia'  di competenza delle stesse possono
essere  esercitate  su  richiesta  del   direttore   generale   dalla
commissione di cui all'art. 21 della legge regionale 8 settembre 1993
n. 45.
   L'importo  di  cui  all'art.  22,  comma 1, lettera a) della legge
regionale n. 45/93, e' per gli I.A.C.P. elevato a lire 500.000.000.
   La richiesta di cui all'art. 23, comma 3 della legge regionale  n.
45/1993 viene formulata dal direttore generale.
   3. Per i collaudi degli interventi degli I.A.C.P.
   in  corso  alla  data  del  1  gennaio  1993  non opera, sino alla
scadenza dell'incarico, la decadenza  prevista,  dall'art.  10  della
legge regionale 22 luglio 1993, n. 34.