Art. 56. Progetti e contratti di appalto. Commissione tecnica 1. I progetti delle opere comprese nei programmi di intervento e di gestione del patrimonio devono essere conformi alla normativa tecnica regionale ed essere uniformati alle direttive di attuazione dei programmi quadriennali regionali e dei progetti biennali regionali di intervento. 2. Sono soppresse le commissioni tecniche presso gli I.A.C.P. previste all'art. 63 della legge n. 865/71. Le funzioni consultive gia' di competenza delle stesse possono essere esercitate su richiesta del direttore generale dalla commissione di cui all'art. 21 della legge regionale 8 settembre 1993 n. 45. L'importo di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 45/93, e' per gli I.A.C.P. elevato a lire 500.000.000. La richiesta di cui all'art. 23, comma 3 della legge regionale n. 45/1993 viene formulata dal direttore generale. 3. Per i collaudi degli interventi degli I.A.C.P. in corso alla data del 1 gennaio 1993 non opera, sino alla scadenza dell'incarico, la decadenza prevista, dall'art. 10 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 34.