Art. 58. Relazione al consiglio regionale 1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio una relazione sulla attuazione dei programmi di intervento e di gestione del patrimonio degli I.A.C.P., ivi compresi i piani di cui all'art. 37, nonche' sulle esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio. A tale relazione si allegano le informazioni pervenute dagli enti ai sensi dell'art. 57 e nel redigerla si tiene conto anche dell'esame del conto consuntivo, dei pareri dei revisori dei conti e di eventuali verbali, accertamenti e verifiche degli stessi, nonche' della propria attivita' di vigilanza. La relazione evidenzia, altresi', il grado di conformita' dell'azione dell'ente strumentale all'indirizzo politico e amministrativo della Regione, i risultati economico-finanziari raggiunti, nonche' il grado di efficienza dell'attivita'. 2. In base ai contenuti della relazione di cui al comma 1, la giunta regionale propone al consiglio criteri e direttive per l'attivita' degli Istituti e per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, nonche' in caso di giudizio parzialmente o totalmente negativo sull'attivita' svolta, le indicazioni cui deve conformarsi l'ente inadempiente.