Art. 58.
                  Relazione al consiglio regionale
 
   1.  La  giunta  regionale  presenta  annualmente  al consiglio una
relazione sulla attuazione dei programmi di intervento e di  gestione
del  patrimonio  degli I.A.C.P., ivi compresi i piani di cui all'art.
37, nonche' sulle esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio.
   A tale relazione si allegano le informazioni pervenute dagli  enti
ai sensi dell'art. 57 e nel redigerla si tiene conto anche dell'esame
del  conto  consuntivo,  dei  pareri  dei  revisori  dei  conti  e di
eventuali verbali, accertamenti e  verifiche  degli  stessi,  nonche'
della propria attivita' di vigilanza.
   La   relazione   evidenzia,  altresi',  il  grado  di  conformita'
dell'azione   dell'ente   strumentale   all'indirizzo   politico    e
amministrativo   della   Regione,  i  risultati  economico-finanziari
raggiunti, nonche' il grado di efficienza dell'attivita'.
   2. In base ai contenuti della relazione di  cui  al  comma  1,  la
giunta  regionale  propone  al  consiglio  criteri  e  direttive  per
l'attivita' degli Istituti  e  per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione  per  l'esercizio  successivo, nonche' in caso di giudizio
parzialmente  o  totalmente  negativo   sull'attivita'   svolta,   le
indicazioni cui deve conformarsi l'ente inadempiente.