Art. 59.
 
Vigilanza  della  giunta  regionale e vacanza o assenza del direttore
generale
   1. La giunta regionale esercita la vigilanza  sull'amministrazione
degli  I.A.C.P.  ai  sensi dell'art. 60 dello Statuto con le seguenti
modalita':
     a) provvede alla revoca  del  direttore  generale  ed  alla  sua
sostituzione  per  gravi  violazioni  di  legge o di regolamento, per
persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per persistenti
irregolarita' nella gestione, per attivita' che ne  compromettano  il
buon funzionamento;
     b)  puo'  provvedere  ad  ispezioni per accertare la regolarita'
della gestione, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo.
   A tal fine gli I.A.C.P. sono tenuti a mettere a disposizione degli
incaricati dell'ispezione tutti gli atti ed i documenti necessari per
lo svolgimento della funzione;
     c) richiede al collegio dei revisori dei conti  di  riferire  su
specifici aspetti della gestione.
   2.  In  caso  di  vacanza dall'ufficio, o nei casi di assenza o di
inadempimento del  direttore  generale,  le  relative  funzioni  sono
svolte  dal  coordinatore generale per quanto concerne lo I.A.C.P. di
Genova e, per  quanto  concerne  gli  altri  I.A.C.P.  dal  direttore
amministrativo  o  dal  direttore  tecnico  su  delega  del direttore
generale, o in mancanza di delega, dal direttore piu anziano di eta'.
   3. In  caso  di  vacanza  dall'ufficio  la  nomina  del  direttore
generale  da  parte della giunta regionale deve essere effettuata nel
termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data   di   vacanza
dell'ufficio.  Ove  l'assenza  o  l'impedimento  di cui al comma 2 si
protragga  oltre  sei  mesi  la   giunta   regionale   procede   alla
sostituzione.