Art. 59. Vigilanza della giunta regionale e vacanza o assenza del direttore generale 1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli I.A.C.P. ai sensi dell'art. 60 dello Statuto con le seguenti modalita': a) provvede alla revoca del direttore generale ed alla sua sostituzione per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per persistenti irregolarita' nella gestione, per attivita' che ne compromettano il buon funzionamento; b) puo' provvedere ad ispezioni per accertare la regolarita' della gestione, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo. A tal fine gli I.A.C.P. sono tenuti a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti ed i documenti necessari per lo svolgimento della funzione; c) richiede al collegio dei revisori dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione. 2. In caso di vacanza dall'ufficio, o nei casi di assenza o di inadempimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal coordinatore generale per quanto concerne lo I.A.C.P. di Genova e, per quanto concerne gli altri I.A.C.P. dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico su delega del direttore generale, o in mancanza di delega, dal direttore piu anziano di eta'. 3. In caso di vacanza dall'ufficio la nomina del direttore generale da parte della giunta regionale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Ove l'assenza o l'impedimento di cui al comma 2 si protragga oltre sei mesi la giunta regionale procede alla sostituzione.