Art. 6. Requisiti per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice 1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi destinati alla sola locazione sono: a) cittadinanza italiana, a tal fine: 1) il cittadino straniero e' ammesso soltanto se il diritto a tale assegnazione e' riconosciuto, in condizioni di reciprocita', da convenzioni o trattati internazionali; 2) i cittadini di Stati membri della Unione Europea residenti in Italia e che ivi svolgono attivita' di lavoro subordinato sono equiparati ai cittadini italiani; 3) i cittadini stranieri in regola con il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990 n. 39 sono ammessi ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 12 e, qualora il comune che emette il bando lo preveda, anche a quelli per l'assegnazione degli alloggi di cui agli articoli 10 e 11; b) residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare la propria attivita' lavorativa in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero o di profughi per i quali e' ammessa la partecipazione per un solo comune dell'ambito; c) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; d) non titolarita' di diritti di cui alla lettera c) su uno o piu' alloggi, ubicati in qualsiasi localita' del territorio nazionale, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge n. 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, sia pari al valore aggiornato o confermato dalla giunta regionale ogni due anni per l'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Al fine degli accertamenti successivi in corso di assegnazione tale valore e' aggiornato annualmente in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nei dodici mesi anteriori al 30 giugno dell'anno precedente; e) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici; tali requisiti non si applicano qualora l'alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno; f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante in percentuale superiore all'80 per cento da lavoro dipendente o da pensione; il reddito non deve essere superiore al limite stabilito in base alle vigenti disposizioni di legge. Alla posizione di lavoratore dipendente e' equiparata quella di disoccupato iscritto alle liste di collocamento. Nel caso di nubendi viene considerato il reddito complessivo della coppia, che deve formarsi entro sei mesi dall'assegnazione; g) condizione di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice e, comunque, di non essere ancora assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica. 2. I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi di cui al presente titolo indicano, in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda, il comune prescelto di cui alla lettera b) del comma 1. 3. I profughi, in conformita' all'art. 34, comma 2, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, possono partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi,prescindendo dall'obbligo della residenza di cui alla lettera b) del comma 1 per un quinquennio dalla data del rimpatrio. 4. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresi' parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini sino al secondo grado, purche' la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia anagraficamente dimostrata nelle forme previste dalla legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o di affinita', qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilita', sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia anagraficamente dimostrata nelle forme previste dalla legge. 5. Ai fini della determinazione del reddito annuale complessivo a cui si applicano le detrazioni previste dal comma 1 dell'art. 21 della legge n. 457/1978, il reddito di riferimento e' quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e con l'aggiunta di tutti gli emolumenti, indennita', pensioni, sussidi, assegni e redditi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse e imposte, con le sole esclusioni dell'indennita' di accompagnamento per totale invalidita' fisica, psichica e sensoriale, delle rendite infortunistiche INAIL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 nonche' dei casi in cui la legge istitutiva del beneficio economico ne escluda ad ogni effetto la computazione nel calcolo del reddito. Ai fini delle detrazioni previste dall'art. 21 comma 1 della legge n. 457/1978 il reddito da pensione e' equiparato al reddito da lavoro dipendente. 6. Nel caso in cui il limite di reddito calcolato ai sensi del comma 1 lettera f) risultasse inferiore a nuovi valori determinati da organi statali ai sensi della vigente normativa, ai soli fini dell'ammissione nell'assegnazione si applica il limite piu' favorevole all'utenza. 7. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti nei bandi di concorso esclusivamente per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita' ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi il programma quadriennale regionale puo' prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalita programmatorie.