Art. 6.
  Requisiti per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice
 
   1.  I  requisiti  per  conseguire  l'assegnazione  degli   alloggi
destinati alla sola locazione sono:
     a) cittadinanza italiana, a tal fine:
     1)  il  cittadino  straniero e' ammesso soltanto se il diritto a
tale assegnazione e' riconosciuto, in condizioni di reciprocita',  da
convenzioni o trattati internazionali;
     2) i cittadini di Stati membri della Unione Europea residenti in
Italia  e  che  ivi  svolgono  attivita'  di  lavoro subordinato sono
equiparati ai cittadini italiani;
     3) i cittadini stranieri in  regola  con  il  decreto  legge  30
dicembre  1989,  n.  416,  convertito  con  modifiche  nella legge 28
febbraio 1990 n. 39 sono ammessi ai bandi  per  l'assegnazione  degli
alloggi  di  cui all'art. 12 e, qualora il comune che emette il bando
lo preveda, anche a quelli per l'assegnazione degli  alloggi  di  cui
agli articoli 10 e 11;
     b)  residenza  anagrafica  o  attivita'  lavorativa  esclusiva o
principale nel comune  o  in  uno  dei  comuni  compresi  nell'ambito
territoriale  cui  si  riferisce  il  bando di concorso, salvo che si
tratti di  lavoratori  destinati  a  prestare  la  propria  attivita'
lavorativa in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o
di  lavoratori  emigrati  all'estero  o  di  profughi  per i quali e'
ammessa la partecipazione per un solo comune dell'ambito;
     c) non titolarita' di diritti di proprieta',  usufrutto,  uso  e
abitazione  su  alloggio  adeguato alle esigenze del nucleo familiare
nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
     d) non titolarita' di diritti di cui alla lettera c)  su  uno  o
piu'   alloggi,   ubicati   in  qualsiasi  localita'  del  territorio
nazionale, il cui valore locativo complessivo, determinato  ai  sensi
della  legge  n. 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni,
sia pari al valore aggiornato o  confermato  dalla  giunta  regionale
ogni  due anni per l'ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso.  Al  fine  degli  accertamenti  successivi  in   corso   di
assegnazione  tale  valore  e'  aggiornato annualmente in misura pari
alla  variazione  accertata  dall'ISTAT  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed impiegati verificatisi nei
dodici mesi anteriori al 30 giugno dell'anno precedente;
     e) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' immediata  o
futura  di  alloggio  realizzato con contributi pubblici o assenza di
precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi  dallo
Stato  o  da  enti  pubblici; tali requisiti non si applicano qualora
l'alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo  al
risarcimento del danno;
     f)  reddito  annuo complessivo del nucleo familiare derivante in
percentuale superiore all'80 per cento  da  lavoro  dipendente  o  da
pensione; il reddito non deve essere superiore al limite stabilito in
base alle vigenti disposizioni di legge. Alla posizione di lavoratore
dipendente e' equiparata quella di disoccupato iscritto alle liste di
collocamento.
   Nel caso di nubendi viene considerato il reddito complessivo della
coppia, che deve formarsi entro sei mesi dall'assegnazione;
     g)  condizione di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei
casi previsti dalla  legge,  l'alloggio  eventualmente  assegnato  in
precedenza  in  locazione  semplice e, comunque, di non essere ancora
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
   2. I lavoratori emigrati all'estero che  intendano  partecipare  a
concorsi  per  l'assegnazione  di  alloggi  di cui al presente titolo
indicano,  in  una  dichiarazione  raccolta  da   un   rappresentante
consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda,
il comune prescelto di cui alla lettera b) del comma 1.
   3. I profughi, in conformita' all'art. 34, comma 2, della legge 26
dicembre   1981,   n.   763,  possono  partecipare  ai  concorsi  per
l'assegnazione   degli   alloggi,prescindendo   dall'obbligo    della
residenza di cui alla lettera b) del comma 1 per un quinquennio dalla
data del rimpatrio.
   4.  Ai  fini della presente legge, per nucleo familiare si intende
la famiglia costituita dai coniugi e dai figli  legittimi,  naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno
altresi'  parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti,
i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini sino al
secondo grado, purche' la stabile convivenza con il concorrente  duri
da  almeno  due  anni  prima della data di pubblicazione del bando di
concorso e sia anagraficamente dimostrata nelle forme previste  dalla
legge.
   Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non
legate  da vincoli di parentela o di affinita', qualora la convivenza
istituita  abbia  carattere  di  stabilita',  sia  finalizzata   alla
reciproca  assistenza  morale  e  materiale,  duri da almeno due anni
prima della data  di  pubblicazione  del  bando  di  concorso  e  sia
anagraficamente dimostrata nelle forme previste dalla legge.
   5.  Ai fini della determinazione del reddito annuale complessivo a
cui si applicano le detrazioni previste  dal  comma  1  dell'art.  21
della  legge  n.  457/1978,  il  reddito  di  riferimento  e'  quello
imponibile relativo all'ultima dichiarazione  dei  redditi  al  lordo
delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni
familiari  e  con  l'aggiunta  di  tutti  gli emolumenti, indennita',
pensioni, sussidi, assegni e redditi a  qualsiasi  titolo  percepiti,
ivi compresi quelli esenti da tasse e imposte, con le sole esclusioni
dell'indennita'  di  accompagnamento  per  totale invalidita' fisica,
psichica e sensoriale, delle rendite infortunistiche INAIL di cui  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965 n. 1124
nonche' dei casi in cui la legge istitutiva del  beneficio  economico
ne escluda ad ogni effetto la computazione nel calcolo del reddito.
   Ai fini delle detrazioni previste dall'art. 21 comma 1 della legge
n. 457/1978 il reddito da pensione e' equiparato al reddito da lavoro
dipendente.
   6.  Nel  caso  in  cui il limite di reddito calcolato ai sensi del
comma 1 lettera f) risultasse inferiore a nuovi valori determinati da
organi statali  ai  sensi  della  vigente  normativa,  ai  soli  fini
dell'ammissione   nell'assegnazione   si   applica   il  limite  piu'
favorevole all'utenza.
   7. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere  stabiliti  nei
bandi  di  concorso  esclusivamente  per  l'assegnazione  di  alloggi
realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita'  ovvero
in  relazione  a  peculiari  esigenze  locali. Per tali interventi il
programma quadriennale regionale puo' prevedere requisiti integrativi
rispondenti alle finalita programmatorie.