Art. 62.
                Definizione della categoria catastale
 
   1. Ai soli fini del calcolo del canone convenzionale di locazione,
agli  alloggi  per  i  quali  alla  data del 30 ottobre 1992 e' stata
richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui  all'art.  4,  comma  4,
lettera  b)  della legge regionale n. 50/1983, la revisione catastale
perche' fosse riconosciuta  la  classificazione  A3,  rimane  in  via
definitiva  applicata  tale  classificazione  a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   2. Alla classificazione di cui al comma 1 si fa riferimento per le
costruzioni delle quali sia in corso la classificazione e per  quelle
previste nei nuovi piani e programmi di settore.