Art. 62. Definizione della categoria catastale 1. Ai soli fini del calcolo del canone convenzionale di locazione, agli alloggi per i quali alla data del 30 ottobre 1992 e' stata richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 50/1983, la revisione catastale perche' fosse riconosciuta la classificazione A3, rimane in via definitiva applicata tale classificazione a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Alla classificazione di cui al comma 1 si fa riferimento per le costruzioni delle quali sia in corso la classificazione e per quelle previste nei nuovi piani e programmi di settore.