Art. 63. Modifica dell'art. 10 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 L'art. 10 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. Commissione regionale per l'edilizia residenziale 1. E' istituita la commissione regionale per l'edilizia residenziale che svolge funzioni propositive, di consulenza e di partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 11. 2. La commissione regionale per l'edilizia residenziale, presieduta dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore incaricato, e' composta da: a) il dirigente del Servizio programmi edilizia residenziale; b) cinque rappresentanti delle associazioni rappresentative regionali degli enti locali; c) un rappresentante per ognuno degli I.A.C.P. della Liguria; d) il presidente dell'agenzia regionale per il recupero edilizia S.p.A.; e) tre rappresentanti delle associazioni delle cooperative di abitazione; f) tre rappresentanti delle associazioni degli inquilini e assegnatari, maggiormente rappresentative; g) tre rappresentanti delle associazioni dei proprietari di alloggi, maggiormente rappresentative; h) tre rappresentanti delle associazioni dei costruttori edili maggiormente rappresentative; i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; l) tre esperti rispettivamente in materia edilizia, creditizia e giuridica, designati dal consiglio regionale. 3. I componenti di cui alla lettera b) sono designati in numero di quattro dalla sezione regionale dell'U.P.I. e uno dalla sezione regionale dell'ANCI. 4. Ad ogni rinnovo di legislatura, entro quindici giorni dalla elezione della nuova giunta, l'assessore incaricato invita gli enti, gli organismi, gli istituti e le associazioni, maggiormente rappresentativi a livello nazionale, a designare i propri rappresentanti. 5. Trascorsi quarantacinque giorni la commissione e' costituita ai sensi del comma 8 con i nuovi nominativi o confermando i precedenti, ferma restando la possibilita' di integrazioni o sostituzioni succes- sive. 6. Per ogni rappresentante designato e' facolta' degli enti, organismi, istituti e associazioni, indicare un supplente che puo' intervenire, ad ogni effetto, in caso di impedimento del titolare. 7. Le funzioni di segretario della commissione sono assegnate e svolte dal responsabile dell'ufficio programmi e risorse del servizio programmi edilizia residenziale. 8. La commissione e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica fino al rinnovo della legislatura regionale. 9. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei membri che la compongono. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice; in caso di parita' e determinante il voto del presidente. 10. Ai componenti della commissione di cui alla lettera l) del comma 2, e' corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13. 11. Il presidente, sentita la commissione, puo' far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, esperti in altre materie e rappresentanti di organismi scientifici e culturali non facenti parte della commissione, in relazione agli argomenti da trattare. Ai citati soggetti si applica il comma 10 del presente articolo. 12. Il regolamento della commissione, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta sentita la Commissione stessa, prevede anche l'articolazione dei lavori in due sezioni, rispettivamente edilizio-programmatoria e amministrativo-gestionale, disciplina la partecipazione alle stesse dei soggetti di ricerca ed i provvedimenti sui quali la competenza spetta alle sezioni o alla plenaria".