Art. 63.
                        Modifica dell'art. 10
             della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6
 
   L'art.  10  della  legge  regionale  28  febbraio  1983  n.  6  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 10.
          Commissione regionale per l'edilizia residenziale
 
   1.   E'   istituita   la   commissione  regionale  per  l'edilizia
residenziale che svolge funzioni  propositive,  di  consulenza  e  di
partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 11.
   2.   La   commissione   regionale   per  l'edilizia  residenziale,
presieduta dal presidente della giunta regionale o, per  sua  delega,
dall'assessore incaricato, e' composta da:
     a) il dirigente del Servizio programmi edilizia residenziale;
     b)  cinque  rappresentanti  delle  associazioni  rappresentative
regionali degli enti locali;
     c) un rappresentante per ognuno degli I.A.C.P. della Liguria;
     d) il presidente dell'agenzia regionale per il recupero edilizia
S.p.A.;
     e) tre rappresentanti delle associazioni  delle  cooperative  di
abitazione;
     f)  tre  rappresentanti  delle  associazioni  degli  inquilini e
assegnatari, maggiormente rappresentative;
     g) tre rappresentanti  delle  associazioni  dei  proprietari  di
alloggi, maggiormente rappresentative;
     h)  tre  rappresentanti delle associazioni dei costruttori edili
maggiormente rappresentative;
     i)  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori maggiormente rappresentative;
     l) tre esperti rispettivamente in materia edilizia, creditizia e
giuridica, designati dal consiglio regionale.
   3. I componenti di cui alla lettera b) sono designati in numero di
quattro  dalla  sezione  regionale  dell'U.P.I.  e  uno dalla sezione
regionale dell'ANCI.
   4. Ad ogni rinnovo di legislatura,  entro  quindici  giorni  dalla
elezione  della nuova giunta, l'assessore incaricato invita gli enti,
gli  organismi,  gli  istituti  e   le   associazioni,   maggiormente
rappresentativi   a   livello   nazionale,   a   designare  i  propri
rappresentanti.
   5. Trascorsi quarantacinque giorni la commissione e' costituita ai
sensi del comma 8 con i nuovi nominativi o confermando i  precedenti,
ferma restando la possibilita' di integrazioni o sostituzioni succes-
sive.
   6.  Per  ogni  rappresentante  designato  e'  facolta' degli enti,
organismi, istituti e associazioni, indicare un  supplente  che  puo'
intervenire, ad ogni effetto, in caso di impedimento del titolare.
   7.  Le  funzioni  di segretario della commissione sono assegnate e
svolte dal responsabile dell'ufficio programmi e risorse del servizio
programmi edilizia residenziale.
   8. La commissione e' costituita con decreto del  presidente  della
giunta  regionale  e dura in carica fino al rinnovo della legislatura
regionale.
   9. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della
meta' piu' uno dei membri che la  compongono.  Le  decisioni  vengono
adottate a maggioranza semplice; in caso di parita' e determinante il
voto del presidente.
   10.  Ai  componenti  della  commissione di cui alla lettera l) del
comma 2, e' corrisposto per ogni giornata di  seduta  un  gettone  di
presenza  nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n.
13.
   11.  Il  presidente,  sentita la commissione, puo' far intervenire
alle sedute, senza diritto  di  voto,  esperti  in  altre  materie  e
rappresentanti di organismi scientifici e culturali non facenti parte
della commissione, in relazione agli argomenti da trattare. Ai citati
soggetti si applica il comma 10 del presente articolo.
   12.  Il  regolamento  della  commissione,  approvato dal consiglio
regionale su proposta della giunta  sentita  la  Commissione  stessa,
prevede   anche   l'articolazione   dei   lavori   in   due  sezioni,
rispettivamente edilizio-programmatoria e  amministrativo-gestionale,
disciplina la partecipazione alle stesse dei soggetti di ricerca ed i
provvedimenti  sui  quali  la  competenza  spetta alle sezioni o alla
plenaria".