Art. 64. Modificazione dell'art. 11 della legge regionale n. 6/83 1. L'art. 11 della legge regionale n. 6/83 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. Competenza della commissione regionale per l'edilizia residenziale 1. La commissione regionale per l'edilizia residenziale esprime pareri in ordine: a) agli adempimenti di cui alle lettere a) , b), c), d) dell'art. 2; b) ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12; c) ai disegni di legge sulla materia ed alle proposte della giunta regionale al consiglio regionale aventi ad oggetto regolamenti e direttive riguardanti la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; d) ad ogni altro provvedimento o questione relativo all'edilizia residenziale su richiesta del presidente della giunta regionale o del presidente della commissione stessa.".