Art. 64.
                     Modificazione dell'art. 11
                    della legge regionale n. 6/83
 
   1. L'art. 11 della legge  regionale  n.  6/83  e'  sostituito  dal
seguente:
 
                              "Art. 11.
 Competenza della commissione regionale per l'edilizia residenziale
 
   1.  La  commissione  regionale per l'edilizia residenziale esprime
pareri in ordine:
     a) agli adempimenti  di  cui  alle  lettere  a)  ,  b),  c),  d)
dell'art. 2;
     b) ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12;
     c)  ai  disegni  di  legge  sulla materia ed alle proposte della
giunta regionale al consiglio regionale aventi ad oggetto regolamenti
e direttive  riguardanti  la  gestione  del  patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica;
     d) ad ogni altro provvedimento o questione relativo all'edilizia
residenziale su richiesta del presidente della giunta regionale o del
presidente della commissione stessa.".