Art. 65. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1983 n. 50 1. L'art. 4 della legge regionale n. 50/83 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. Ammontare del canone convenzionale di locazione 1. L'ammontare del canone convenzionale di locazione di cui all'art. 1 e' determinato dall'ente gestore sulla base delle caratteristiche oggettive dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario. 2. Al fine della determinazione di cui al comma 1 l'ente gestore provvede, per ciascun alloggio, a moltiplicare la cifra risultante dalla applicazione dell'art. 9 per i parametri che tengono conto del reddito del nucleo familiare indicati all'art. 11, comma 1. 3. Per reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario si intende il reddito di riferimento determinato ai sensi della vigente normativa regionale con l'applicazione delle detrazioni previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le caratteristiche oggettive dell'alloggio e i relativi coefficienti sono quelli indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978 n. 392 salvo quanto di seguito disposto: a) la superficie convenzionale e' determinata a norma dell'art. 13 con esclusione dei coefficienti di cui al comma 5 dello stesso articolo; b) la classe demografica dei comuni fino a 10.000 abitanti e' calcolata applicando il coefficiente di cui alla lettera f) dell'art. 17; c) l'ubicazione e' determinata a norma dell'art. 18, salvo la facolta' dei comuni di individuare zone di degrado o disagio abitativo specifiche per l'edilizia residenziale pubblica relative a singoli edifici o a complessi insediativi, anche su proposta dell'ente gestore; a tali ubicazioni viene applicato il coefficiente 0,90; l'applicazione di detto coefficiente cessa qualora nelle zone di disagio abitativo cosi' individuate vengano effettuati interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 31, lettera e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 o di riqualificazione urbanistica ai sensi dei programmi regionali di finanziamento della riqualificazione stessa. Per i comuni ubicati in alloggi con popolazione inferiore ai 5000 abitanti il coefficiente di ubicazione e fissato uniformemente al valore di 1; d) i coefficienti di vetusta' di cui all'art. 20 si applicano nella misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole o quelle edificate periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Se si e' proceduto a lavori di restauro e/o di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia della unita' abitativa e/o dell'organismo edilizio, l'anno di costruzione e' quello della ultimazione dei lavori. Per la definizione di detti interventi si fa riferimento all'art. 31, lettera c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457; c) quando sull'immobile si eseguono lavori di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) dell'art. 31 della legge n. 457/78, su richiesta degli assegnatari e non dovuti a vizi costruttivi o eventi straordinari, l'ente puo' applicare una maggiorazione del canone oggettivo non superiore al 10 per cento dello stesso, sino a raggiungere il rientro del 10 per cento del costo sostenuto. 5. Ai fini della presente legge non si tiene conto di eventuali modificazioni integrazioni o soppressioni delle disposizioni della legge n. 392/1978 indicate al comma 4 che continuano ad applicarsi sino alla entrata in vigore di apposita legge regionale".