Art. 65.
                      Sostituzione dell'art. 4
            della legge regionale 29 dicembre 1983 n. 50
 
   1.  L'art.  4  della  legge  regionale  n. 50/83 e' sostituito dal
seguente:
 
                              "Art. 4.
           Ammontare del canone convenzionale di locazione
 
   1. L'ammontare  del  canone  convenzionale  di  locazione  di  cui
all'art.   1  e'  determinato  dall'ente  gestore  sulla  base  delle
caratteristiche oggettive dell'alloggio e del reddito complessivo del
nucleo familiare dell'assegnatario.
   2. Al fine della determinazione di cui al comma 1  l'ente  gestore
provvede,  per  ciascun  alloggio, a moltiplicare la cifra risultante
dalla applicazione dell'art. 9 per i parametri che tengono conto  del
reddito del nucleo familiare indicati all'art. 11, comma 1.
   3.  Per reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario
si intende il reddito  di  riferimento  determinato  ai  sensi  della
vigente  normativa  regionale  con  l'applicazione  delle  detrazioni
previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   4.   Le  caratteristiche  oggettive  dell'alloggio  e  i  relativi
coefficienti sono quelli indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18,  19,
20  e  21  della  legge 27 luglio 1978 n. 392 salvo quanto di seguito
disposto:
     a) la superficie convenzionale e' determinata a norma  dell'art.
13  con  esclusione  dei  coefficienti di cui al comma 5 dello stesso
articolo;
     b) la classe demografica dei comuni fino a  10.000  abitanti  e'
calcolata applicando il coefficiente di cui alla lettera f) dell'art.
17;
     c)  l'ubicazione  e'  determinata a norma dell'art. 18, salvo la
facolta'  dei  comuni  di  individuare  zone  di  degrado  o  disagio
abitativo  specifiche per l'edilizia residenziale pubblica relative a
singoli  edifici  o  a  complessi  insediativi,  anche  su   proposta
dell'ente  gestore; a tali ubicazioni viene applicato il coefficiente
0,90; l'applicazione di detto coefficiente cessa qualora  nelle  zone
di  disagio abitativo cosi' individuate vengano effettuati interventi
di ristrutturazione urbanistica ai sensi  dell'art.  31,  lettera  e)
della  legge  5 agosto 1978, n. 457 o di riqualificazione urbanistica
ai   sensi   dei   programmi   regionali   di   finanziamento   della
riqualificazione stessa.
   Per  i comuni ubicati in alloggi con popolazione inferiore ai 5000
abitanti il coefficiente di ubicazione  e  fissato  uniformemente  al
valore di 1;
     d)  i  coefficienti  di vetusta' di cui all'art. 20 si applicano
nella misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole o  quelle
edificate  periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti. Se si e' proceduto a lavori di restauro e/o di  risanamento
conservativo  o  ristrutturazione edilizia della unita' abitativa e/o
dell'organismo  edilizio,  l'anno  di  costruzione  e'  quello  della
ultimazione  dei lavori. Per la definizione di detti interventi si fa
riferimento all'art. 31, lettera c) e d) della legge 5 agosto 1978 n.
457;
     c) quando  sull'immobile  si  eseguono  lavori  di  manutenzione
straordinaria,  di  cui  alla  lettera b) dell'art. 31 della legge n.
457/78,  su  richiesta  degli  assegnatari  e  non  dovuti   a   vizi
costruttivi   o   eventi  straordinari,  l'ente  puo'  applicare  una
maggiorazione del canone oggettivo non  superiore  al  10  per  cento
dello  stesso,  sino  a  raggiungere  il rientro del 10 per cento del
costo sostenuto.
   5. Ai fini della presente legge non si tiene  conto  di  eventuali
modificazioni  integrazioni  o  soppressioni delle disposizioni della
legge n. 392/1978 indicate al comma 4 che  continuano  ad  applicarsi
sino alla entrata in vigore di apposita legge regionale".