Art. 69. Norme transitorie 1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta approva il bando-tipo e lo schema del modulo di domanda di cui all'art. 15. Entro i successivi tre mesi i comuni capofila emanano i relativi bandi. Sino alla definizione delle graduatorie di cui al presente comma, continua a trovare applicazione la precedente normativa e si procede alle assegnazioni sulla base delle graduatorie in essere non esaurite. 2. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta approva il regolamento di cui all'art. 15 comma 3. 3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge vengono nominate le nuove commissioni ai sensi dell'art. 13. A partire dalla data di nomina vengono trasmesse alle stesse tutte le pratiche di richiesta di pareri previste dalla nuova e dalla previgente normativa. Le commissioni operanti alla data di entrata in vigore della presente normativa portano a termine le graduatorie conseguenti ai bandi per i quali sono state nominate e continuano ad esprimere tutti i pareri previsti dalla normativa fino alla data di nomina delle commissioni di cui all'art. 13. 4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva lo schema di atto convenzionale di locazione di cui all'art. 24 al quale dovranno essere adeguati gli atti stipulati o da stipularsi da parte del comune per l'assegnazione degli alloggi. 5. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente normativa i comuni sono tenuti a stipulare la convenzione di cui all'art. 23 al fine del passaggio in gestione allo I.A.C.P.. del patrimonio. 6. Sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di cui all'art. 23 gia' approvate dagli I.A.C.P. e dai comuni ai sensi della precedente normativa. 7. Gli enti gestori, sentiti i comuni, approvano entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri e le priorita' per la soddisfazione delle richieste di cambi consensuali o singoli di cui all'art. 26. 8. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale puo' per motivate esigenze connesse a piani di risanamento degli I.A.C.P. in relazione a disavanzi pregressi anche derogare alla disposizione di cui all'art. 38 comma 4. 9. In sede di prima applicazione, la giunta regionale effettua la nomina dei direttori generali di cui all'art. 45 entro il 30 aprile 1994. Qualora entro tale data non fosse stato istituito l'albo regionale dei direttori generali la giunta regionale nomina un direttore generale avente i requisiti di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 "Norme in materia di nomine di competenza della Regione". 10. Gli atti che all'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti al controllo del CO.RE.CO sono immediatamente restituiti agli I.A.C.P. di appartenenza per il seguito di competenza. 11. La giunta regionale predispone, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le linee del contratto di cui all'art. 45, comma 3.