Art. 69.
                          Norme transitorie
 
   1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge  il
consiglio regionale, su proposta della giunta approva il bando-tipo e
lo schema del modulo di domanda di cui all'art. 15.
   Entro  i  successivi tre mesi i comuni capofila emanano i relativi
bandi.
   Sino alla definizione delle graduatorie di cui al presente  comma,
continua  a trovare applicazione la precedente normativa e si procede
alle  assegnazioni  sulla  base  delle  graduatorie  in  essere   non
esaurite.
   2.  Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il
consiglio regionale, su proposta della giunta approva il  regolamento
di cui all'art. 15 comma 3.
   3.  Entro  sei  mesi  dalla entrata in vigore della presente legge
vengono nominate le  nuove  commissioni  ai  sensi  dell'art.  13.  A
partire  dalla  data di nomina vengono trasmesse alle stesse tutte le
pratiche  di  richiesta  di  pareri  previste  dalla  nuova  e  dalla
previgente normativa.
   Le  commissioni  operanti  alla  data  di  entrata in vigore della
presente normativa portano a termine le  graduatorie  conseguenti  ai
bandi per i quali sono state nominate e continuano ad esprimere tutti
i  pareri  previsti  dalla  normativa  fino alla data di nomina delle
commissioni di cui all'art. 13.
   4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge  la
giunta regionale approva lo schema di atto convenzionale di locazione
di  cui  all'art.  24  al  quale  dovranno  essere  adeguati gli atti
stipulati o da stipularsi da  parte  del  comune  per  l'assegnazione
degli alloggi.
   5. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente normativa
i comuni sono tenuti a stipulare la convenzione di cui all'art. 23 al
fine del passaggio in gestione allo I.A.C.P.. del patrimonio.
   6.  Sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di cui all'art.
23 gia'  approvate  dagli  I.A.C.P.  e  dai  comuni  ai  sensi  della
precedente normativa.
   7.  Gli  enti  gestori, sentiti i comuni, approvano entro sei mesi
dalla entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  criteri  e  le
priorita' per la soddisfazione delle richieste di cambi consensuali o
singoli di cui all'art. 26.
   8.  In  sede di prima applicazione della presente legge, la giunta
regionale puo' per motivate esigenze connesse a piani di  risanamento
degli I.A.C.P. in relazione a disavanzi pregressi anche derogare alla
disposizione di cui all'art. 38 comma 4.
   9.  In sede di prima applicazione, la giunta regionale effettua la
nomina dei direttori generali di cui all'art. 45 entro il  30  aprile
1994.  Qualora  entro  tale  data  non  fosse  stato istituito l'albo
regionale dei  direttori  generali  la  giunta  regionale  nomina  un
direttore  generale avente i requisiti di cui alla legge regionale 14
dicembre 1993 n. 55 "Norme in materia di nomine di  competenza  della
Regione".
   10.  Gli  atti che all'entrata in vigore della presente legge sono
sottoposti al controllo del CO.RE.CO sono  immediatamente  restituiti
agli I.A.C.P. di appartenenza per il seguito di competenza.
   11.  La  giunta regionale predispone, entro tre mesi dalla entrata
in vigore della  presente  legge,  le  linee  del  contratto  di  cui
all'art. 45,
comma 3.