Art. 7. Requisiti per l'assegnazione degli alloggi di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/1992 1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione con la disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/1992 sono quelli previsti all'art. 6 con le seguenti modifiche: a) il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, qualora lo preveda il relativo bando, puo' essere formato anche da redditi di lavoro autonomo e non deve superare il limite massimo previsto per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata ed il limite minimo stabilito dal bando; b) l'essere assegnatario in area di decadenza di alloggi destinati alla locazione semplice da' titolo a priorita' nell'assegnazione.