Art. 8. Possesso dei requisiti ed accertamenti relativi 1. I requisiti di cui agli articoli 6 e 7 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli previsti alle lettere c) , d), e), g) dell'art. 6 comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo pretorio del comune nonche' al momento della assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di assegnazione. 2. Conserva la qualita' di assegnatario in locazione semplice anche chi, nel corso del rapporto, superi il doppio del limite di reddito fissato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, per l'inserimento nelle fasce per il calcolo del canone sociale. Ai soli fini della determinazione del reddito massimo stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione e per un periodo comunque non superiore ad otto anni da quello in cui si verifica il superamento del limite non vengono considerati i redditi prodotti dai figli facenti ancora parte del nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali coniugi degli stessi. 3. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del comma 2, ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verra' dichiarata dopo due ulteriori accertamenti consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del detto limite. 4. Appositi programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente, predisposti dagli enti gestori secondo le modalita' ed i tempi previsti nei progetti biennali di intervento o d'intesa con il comune territorialmente competente, promuovono il passaggio dal re- gime di assegnazione a forme di locazione ex articoli 8 e 9 della legge n. 179/1992, e di proprieta' agevolata per quegli assegnatari che hanno ricevuto il preavviso di decadenza di cui al comma 3. 5. Gli organi e gli enti preposti alla formazione delle graduatorie, all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti del presente articolo. 6. Qualora i comuni, le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti alla gestione degli alloggi riscontrino che il reddito, anche se conforme a quello dichiarato ai fini fiscali, sia palesemente inattendibile in base ad elementi e circostanze di fatto certi, indicativi di capacita' contributiva, da verificarsi anche tramite formale audizione del soggetto interessato, provvedono alla segnalazione agli uffici finanziari richiedendo il relativo accertamento. 7. In pendenza degli accertamenti di cui al comma 6, i concorrenti Interessati vengono collocati in apposito elenco e, dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria definitiva, con il punteggio loro spettante. In caso di mancata risposta da parte degli uffici finanziari entro i tempi utili per l'assegnazione, la commissione decide sulla base dei documenti disponibili e degli accertamenti autonomamente disposti.. 8. Per ogni assegnazione effettuata il comune e' tenuto a comunicare all'ente incaricato della formazione dell'anagrafe dell'utenza nonche' ai competenti uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, i dati degli assegnatari e di tutti i componenti il loro nucleo familiare.