Art. 8.
           Possesso dei requisiti ed accertamenti relativi
 
   1.  I requisiti di cui agli articoli 6 e 7 devono essere posseduti
da parte del richiedente e,  limitatamente  a  quelli  previsti  alle
lettere  c)  ,  d),  e), g) dell'art. 6 comma 1, da parte degli altri
componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del  bando
di  concorso  all'albo  pretorio  del comune nonche' al momento della
assegnazione  e  debbono  permanere  in  costanza  del  rapporto   di
assegnazione.
   2.  Conserva  la  qualita'  di  assegnatario in locazione semplice
anche chi, nel corso del rapporto, superi il  doppio  del  limite  di
reddito  fissato  dal  consiglio regionale, su proposta della giunta,
per l'inserimento nelle fasce per il calcolo del canone  sociale.  Ai
soli  fini  della determinazione del reddito massimo stabilito per la
permanenza nel rapporto di assegnazione e per un periodo comunque non
superiore ad otto anni da quello in cui si  verifica  il  superamento
del  limite  non  vengono  considerati  i  redditi prodotti dai figli
facenti ancora parte del nucleo familiare dell'assegnatario  e  degli
eventuali coniugi degli stessi.
   3.  Gli  assegnatari  con redditi superiori al limite stabilito ai
sensi del comma  2,  ricevono  dall'ente  gestore  preavviso  che  la
decadenza   verra'   dichiarata   dopo   due  ulteriori  accertamenti
consecutivi che documentino la  stabilizzazione  del  reddito  al  di
sopra del detto limite.
   4.   Appositi   programmi  di  gestione  del  patrimonio  edilizio
esistente, predisposti dagli enti gestori secondo le modalita'  ed  i
tempi  previsti nei progetti biennali di intervento o d'intesa con il
comune territorialmente competente, promuovono il passaggio  dal  re-
gime  di  assegnazione  a  forme di locazione ex articoli 8 e 9 della
legge n. 179/1992, e di proprieta' agevolata per  quegli  assegnatari
che hanno ricevuto il preavviso di decadenza di cui al comma 3.
   5.   Gli   organi  e  gli  enti  preposti  alla  formazione  delle
graduatorie, all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi  possono
espletare  in  qualsiasi  momento  accertamenti  volti  a  verificare
l'esistenza dei requisiti del presente articolo.
   6. Qualora i comuni, le commissioni preposte alla formazione delle
graduatorie  o  gli  enti  competenti  alla  gestione  degli  alloggi
riscontrino  che il reddito, anche se conforme a quello dichiarato ai
fini fiscali, sia palesemente inattendibile in  base  ad  elementi  e
circostanze  di fatto certi, indicativi di capacita' contributiva, da
verificarsi anche tramite formale audizione del soggetto interessato,
provvedono alla segnalazione agli uffici  finanziari  richiedendo  il
relativo accertamento.
   7. In pendenza degli accertamenti di cui al comma 6, i concorrenti
Interessati   vengono   collocati  in  apposito  elenco  e,  dopo  la
definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti  nella
graduatoria  definitiva,  con il punteggio loro spettante. In caso di
mancata risposta da parte degli uffici finanziari entro i tempi utili
per l'assegnazione, la commissione decide sulla  base  dei  documenti
disponibili e degli accertamenti autonomamente disposti..
   8.  Per  ogni  assegnazione  effettuata  il  comune  e'  tenuto  a
comunicare  all'ente  incaricato   della   formazione   dell'anagrafe
dell'utenza   nonche'   ai  competenti  uffici  finanziari,  per  gli
opportuni accertamenti,  i  dati  degli  assegnatari  e  di  tutti  i
componenti il loro nucleo familiare.