Art. 9.
                 Aggiornamento dei limiti di reddito
 
   1. Salvo diversa deliberazione adottata dal consiglio regionale su
proposta della giunta entro il 30 novembre di ogni anno, il limite di
reddito  per  l'assegnazione  in  locazione  semplice  degli alloggi,
determinato per il 1993 ai sensi della legge  regionale  19  dicembre
1991  n.  43, e' aggiornato dal primo gennaio di ogni anno sulla base
della variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi  al
consumo  per  le  famiglie  di operai ed impiegati verificatisi al 30
giugno dell'anno precedente.
   2. Salvo diversa deliberazione adottata dal consiglio regionale su
proposta della giunta entro il 30 novembre, il limite di reddito  per
l'inserimento  nelle fasce di cui all'art. 11 commi 1 e 2 della legge
regionale n.  50/83  e  per  la  determinazione  del  limite  per  la
decadenza,  calcolato  per  il 1993 ai sensi della legge regionale n.
43/1991, e' aggiornato dal 1 gennaio di ogni anno in misura pari alla
variazione  accertata  dall'I.S.T.A.T.  dell'indice  dei  prezzi   al
consumo  per  le  famiglie  di operai ed impiegati verificatisi al 30
giugno dell'anno precedente.