Art. 9. Aggiornamento dei limiti di reddito 1. Salvo diversa deliberazione adottata dal consiglio regionale su proposta della giunta entro il 30 novembre di ogni anno, il limite di reddito per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi, determinato per il 1993 ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1991 n. 43, e' aggiornato dal primo gennaio di ogni anno sulla base della variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi al 30 giugno dell'anno precedente. 2. Salvo diversa deliberazione adottata dal consiglio regionale su proposta della giunta entro il 30 novembre, il limite di reddito per l'inserimento nelle fasce di cui all'art. 11 commi 1 e 2 della legge regionale n. 50/83 e per la determinazione del limite per la decadenza, calcolato per il 1993 ai sensi della legge regionale n. 43/1991, e' aggiornato dal 1 gennaio di ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi al 30 giugno dell'anno precedente.