Art. 2.
    Proroga del termine di adozione dei piani regolatori generali
 
   1. L'art. 32, comma 2, lettera b), della legge 8 giugno  1990,  n.
142,  cosi'  come  recepito  dall'art.  1, comma 1, lettera e), della
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonche' l'art. 29, comma  1,
lettera  b),  legge  regionale  6  marzo  1986, n. 9, come sostituito
dall'art.  20  della  legge  1  settembre  1993,  n.  26,  e'   cosi'
interpretato:  "Le  competenze dei consigli comunali e provinciali in
materia  di  piani  territoriali   ed   urbanistici   sono   limitate
all'adozione  dei  piani,  generali  ed  attuativi,  e delle relative
varianti, nonche' alla approvazione delle direttive generali e  degli
schemi  di  massima di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale
30 aprile 1991, n. 15".
   2. Per i comuni  di  cui  al  comma  1  dell'art.  3  della  legge
regionale  30  aprile  1991,  n.  15,  nei  quali  si siano svolte le
elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale nel  corso  del
1993, il termine di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 12
gennaio  1993,  n.    9,  e'  prorogato  di  un  anno  dalla  data di
insediamento del nuovo consiglio comunale. E', altresi', assegnata la
medesima proroga di un anno dalla  data  di  insediamento  del  nuovo
consiglio comunale per i comuni dove si svolgono le elezioni ai sensi
della  legge regionale 26 ottobre 1993, n. 28, qualora gia' obbligati
all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello
esistente entro il 31 dicembre 1993.
   3. La mancata richiesta di convocazione del consiglio comunale  da
parte  del  sindaco almeno quarantacinque giorni prima della scadenza
del termine di cui al comma 2, per l'adozione  del  piano  regolatore
generale  o  la  revisione di quello esistente, comporta la rimozione
del medesimo secondo l'art. 1,  comma  1,  lettera  g),  della  legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
   4.   Qualora   il   consiglio   comunale  convocato  non  provveda
all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello
esistente entro il termine di cui al comma 3, lo stesso viene sciolto
con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge  regionale
12  gennaio  1993, n. 9. Con il decreto di rimozione del sindaco o di
scioglimento  del  consiglio  comunale,   oltre   alla   nomina   dei
commissari,  secondo  le modalita' dell'art. 16 della legge regionale
26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 42,  comma  1,  della
legge  regionale  1 settembre 1993, n. 26, su proposta dell'assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, si  procede  altresi'  alla
nomina di un commissario provveditore con i compiti di cui al comma 4
dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9.