Art. 2. Proroga del termine di adozione dei piani regolatori generali 1. L'art. 32, comma 2, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi' come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonche' l'art. 29, comma 1, lettera b), legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 20 della legge 1 settembre 1993, n. 26, e' cosi' interpretato: "Le competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani, generali ed attuativi, e delle relative varianti, nonche' alla approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15". 2. Per i comuni di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nei quali si siano svolte le elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale nel corso del 1993, il termine di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, e' prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale. E', altresi', assegnata la medesima proroga di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale per i comuni dove si svolgono le elezioni ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 28, qualora gia' obbligati all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il 31 dicembre 1993. 3. La mancata richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte del sindaco almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, per l'adozione del piano regolatore generale o la revisione di quello esistente, comporta la rimozione del medesimo secondo l'art. 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. 4. Qualora il consiglio comunale convocato non provveda all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il termine di cui al comma 3, lo stesso viene sciolto con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9. Con il decreto di rimozione del sindaco o di scioglimento del consiglio comunale, oltre alla nomina dei commissari, secondo le modalita' dell'art. 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 42, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, su proposta dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, si procede altresi' alla nomina di un commissario provveditore con i compiti di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9.