Art. 3.
                  Ordinanze contingibili ed urgenti
                in materia di smaltimento di rifiuti
 
   1.  Le  competenze del Presidente della Regione previste dall'art.
12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,  n.
915,  sono  trasferite  all'assessore  regionale  per il territorio e
l'ambiente.
   2. L'assessore regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente,  per
l'emanazione  delle  ordinanze  di  cui  all'art.  12 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, si  avvale  di
un  nucleo  tecnico  operativo  formato da dirigenti dell'assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente, dell'assessorato  regionale
della  sanita',  delle  province  regionali,  degli uffici dei medici
provinciali e delle unita' sanitarie locali regionali.