Art. 3. Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di smaltimento di rifiuti 1. Le competenze del Presidente della Regione previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono trasferite all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente. 2. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, per l'emanazione delle ordinanze di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, si avvale di un nucleo tecnico operativo formato da dirigenti dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'assessorato regionale della sanita', delle province regionali, degli uffici dei medici provinciali e delle unita' sanitarie locali regionali.