Art. 4. Provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane 1. Lo stanziamento di cui all'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e' ripartito tra le province regionali con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei relativi albi provinciali.