Art. 4.
      Provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane
 
   1. Lo stanziamento di cui all'art.  41  della  legge  regionale  1
settembre  1993,  n.  25,  e' ripartito tra le province regionali con
decreto dell'assessore regionale per la cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato  e  la  pesca  in  proporzione  al numero delle imprese
artigiane iscritte nei relativi albi provinciali.