Art. 16.
                 Redazione dei programmi di viaggio
 
   1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite  ed  escursioni,
con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati
dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  sia  per  l'interno che per
l'estero, devono contenere, ai fini della  loro  pubblicazione  sotto
forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:
     a) il soggetto produttore o organizzatore;
     b) le date di svolgimento;
     c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
     d)  le  quote  di  partecipazione,  con l'indicazione del prezzo
globale corrispondente a tutti i  servizi  forniti  e  dell'eventuale
acconto  da  versare  all'atto dell'iscrizione nonche' delle scadenze
per il versamento del saldo;
     e)  la  qualita'  e  quantita'  dei  servizi,  con   riferimento
all'albergo  o  altro  tipo  di  alloggio,  al  numero  dei pasti, ai
trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro e'
compreso nella quota di partecipazione; in  particolare,  per  quanto
concerne  i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie
e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne  l'albergo  o
alloggio,   dovranno  essere  indicate  l'ubicazione,  la  categoria,
l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base
alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato;
     f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
     g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o
per recesso del cliente che per annullamento  del  viaggio  da  parte
dell'agenzia  o  per  cause  di  forza  maggiore  o  per altro motivo
prestabilito;
     h) il periodo di validita' del programma;
     i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui  all'art.  13,
con l'indicazione dei rischi coperti;
     l) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per
effettuare  il  viaggio  e la data limite di informazione dell'utente
dei servizi turistici in caso di annullamento;
     m) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
     n)  le  misure  igieniche  e  sanitarie  richieste  nonche'   le
informazioni  di  carattere generale in materia di visti e passaporti
necessarie  all'utente  dei  servizi  turistici  per   fruire   delle
prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
     o)  la  dichiarazione che il contratto e' sottoposto, nonostante
qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione  di
cui all'art. 3 della presente legge e della direttiva n. 90/314/CEE.
   2.  Il  riferimento  ai  predetti programmi deve essere citato nei
documenti di viaggio.
   3.  Il  programma  costituisce  l'elemento  di  riferimento  della
promessa  di  servizi  a  tutti  i  fini  di accertamento dell'esatto
adempimento. A tal fine il programma  e'  posto  a  disposizione  dei
consumatori.
   4.  Le  agenzie  di  viaggio e turismo sono tenute a far pervenire
alla provincia, con lettera raccomandata, bozza  delle  pubblicazioni
di  cui  al  presente  articolo.  Eventuali  rilievi  della provincia
relativi alla regolarita' delle pubblicazioni devono  pervenire  alla
agenzia  di viaggio interessata entro 20 giorni dal ricevimento della
bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica  in
ordine   alla   corrispondenza  tra  le  pubblicazioni  stesse  e  le
prestazioni effettuate.
   5. La pubblicita' dei programmi, in  qualsiasi  forma  realizzata,
deve  contenere  l'esplicito  riferimento al corrispondenti programmi
verificati dalla provincia.